Art. 2 Modalita' di utilizzo 1. Le risorse finanziarie sono utilizzate dalle regioni per la realizzazione di programmi connessi alle sottoelencate linee di intervento; gli interventi sono identificati dal Codice unico di progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3: per il ripristino della capacita' di risposta alle emergenze protezione civile in considerazione dell'intensivo utilizzo di attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle attivita' di soccorso ed assistenza alla popolazione nonche' per il ricondizionamento, alla manutenzione straordinaria e al reintegro delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita', qualora non convenientemente ripristinabili; per concorrere agli interventi e misure diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti da eventi di tipo b), come individuati dall'art. 7, comma 1, del richiamato decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per privati e imprese danneggiati verificatisi nell'anno precedente, a condizione che la regione abbia provveduto alla regolazione prevista dagli articoli 24, comma 9, e 25, comma 11, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; una quota non inferiore al 30% per il potenziamento del sistema di protezione civile delle regioni e degli enti locali, riservandone, di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla base delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio. 2. I programmi di cui al comma 1, approvati dalle regioni interessate, sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile entro trenta giorni dall'adozione del Piano di riparto di cui all'art. 1, comma 2.