Art. 2 
 
                        Modalita' di utilizzo 
 
  1. Le risorse finanziarie sono  utilizzate  dalle  regioni  per  la
realizzazione di  programmi  connessi  alle  sottoelencate  linee  di
intervento; gli interventi sono  identificati  dal  Codice  unico  di
progetto (CUP), ove previsto, ai sensi dell'art. 11  della  legge  16
gennaio 2003, n. 3: 
    per il ripristino della  capacita'  di  risposta  alle  emergenze
protezione  civile  in  considerazione  dell'intensivo  utilizzo   di
attrezzature e mezzi delle componenti e strutture operative regionali
e comunali, ivi comprese le colonne mobili impegnate nelle  attivita'
di  soccorso  ed  assistenza  alla   popolazione   nonche'   per   il
ricondizionamento, alla manutenzione  straordinaria  e  al  reintegro
delle attrezzature e dei mezzi impiegati nelle attivita', qualora non
convenientemente ripristinabili; 
    per concorrere agli interventi e misure  diretti  a  fronteggiare
esigenze urgenti conseguente alle emergenze derivanti  da  eventi  di
tipo b), come  individuati  dall'art.  7,  comma  1,  del  richiamato
decreto legislativo n. 1/2018, ivi compresi i contributi per  privati
e imprese danneggiati verificatisi nell'anno precedente, a condizione
che la regione  abbia  provveduto  alla  regolazione  prevista  dagli
articoli 24, comma 9, e 25,  comma  11,  del  decreto  legislativo  2
gennaio 2018, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    una quota non inferiore al 30% per il potenziamento  del  sistema
di protezione civile delle regioni e degli enti locali, riservandone,
di norma, a questi ultimi una quota non inferiore al 50%, sulla  base
delle effettive esigenze riscontrate dalle regioni sul territorio. 
  2.  I  programmi  di  cui  al  comma  1,  approvati  dalle  regioni
interessate, sono trasmessi al Dipartimento della  protezione  civile
entro trenta  giorni  dall'adozione  del  Piano  di  riparto  di  cui
all'art. 1, comma 2.