Art. 3 Modalita' di trasferimento 1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le risorse alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie regionali preposte allo svolgimento delle attivita' di protezione civile, sui relativi conti di tesoreria con le seguenti modalita': acconto del 70% all'avvenuta registrazione del decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile di assegnazione delle risorse di cui al precedente art. 1; saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta degli enti corredata dalla relazione relativa al completamento degli interventi realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore all'80% e dell'elenco delle somme necessarie a consentire la chiusura amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati. 2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti impegni di spesa da parte delle regioni entro un anno dalla data del loro trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione civile per essere ridistribuite tra le altre regioni secondo le modalita' di cui al successivo art. 4.