Art. 3 
 
                     Modalita' di trasferimento 
 
  1. Il Dipartimento della protezione civile, trasferisce le  risorse
alle regioni, ovvero ove esistenti, alle Agenzie  regionali  preposte
allo svolgimento delle attivita' di protezione civile,  sui  relativi
conti di tesoreria con le seguenti modalita': 
    acconto del 70% all'avvenuta registrazione del decreto  del  Capo
del  Dipartimento  della  protezione  civile  di  assegnazione  delle
risorse di cui al precedente art. 1; 
    saldo del 30% eventualmente rimodulato, su richiesta  degli  enti
corredata dalla relazione relativa al completamento degli  interventi
realizzati e della documentazione che attesti l'avvenuta liquidazione
delle precedenti anticipazioni nella misura non inferiore  all'80%  e
dell'elenco  delle  somme  necessarie  a   consentire   la   chiusura
amministrativa di ciascuno degli investimenti programmati. 
  2. Le risorse erogate per le quali non siano state assunti  impegni
di spesa da parte delle regioni entro un anno  dalla  data  del  loro
trasferimento, ad eccezione delle risorse destinate  agli  interventi
di tipo b), devono essere restituite al Dipartimento della protezione
civile per essere ridistribuite  tra  le  altre  regioni  secondo  le
modalita' di cui al successivo art. 4.