Art. 4 
 
                             Premialita' 
 
  1. Il Dipartimento della  protezione  civile,  ad  eccezione  delle
risorse destinate agli interventi di tipo b),  determina  l'ammontare
delle assegnazioni per le quali non siano stati  assunti  impegni  di
spesa da parte delle regioni nei dodici mesi successivi alla data  di
trasferimento  delle  risorse  in   acconto,   per   la   conseguente
ripartizione, in misura proporzionale, a titolo  di  premialita',  in
favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di  aver  avviato
interamente i programmi preventivati. 
  2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1,  si  provvede
nelle annualita' successive a quella di riferimento, con  il  decreto
di cui all'art. 1, comma 3.