Art. 4 Premialita' 1. Il Dipartimento della protezione civile, ad eccezione delle risorse destinate agli interventi di tipo b), determina l'ammontare delle assegnazioni per le quali non siano stati assunti impegni di spesa da parte delle regioni nei dodici mesi successivi alla data di trasferimento delle risorse in acconto, per la conseguente ripartizione, in misura proporzionale, a titolo di premialita', in favore delle amministrazioni che avranno dimostrato di aver avviato interamente i programmi preventivati. 2. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 1, si provvede nelle annualita' successive a quella di riferimento, con il decreto di cui all'art. 1, comma 3.