Art. 5 Monitoraggio 1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo utilizzo delle risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e relazionano al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo stato di attuazione degli interventi e delle misure riportate nei rispettivi programmi di cui all'art. 2. 2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e delle misure e' istituito presso il Dipartimento della protezione civile apposito gruppo di lavoro, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e per la cui partecipazione non e' prevista la corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato delle verifiche propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all'art. 3, comma 1, nonche' alla gestione delle premialita' di cui all'articolo. 4. 3. La composizione del gruppo di lavoro e le modalita' operative per lo svolgimento del monitoraggio sono definite con uno o piu' decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.