Art. 5 
 
                            Monitoraggio 
 
  1. Le regioni sono tenute a verificare l'effettivo  utilizzo  delle
risorse trasferite ai sensi del presente provvedimento e  relazionano
al Dipartimento della protezione civile,  con  cadenza  semestrale  a
decorrere dalla data di trasferimento delle risorse in acconto, sullo
stato di attuazione degli interventi e  delle  misure  riportate  nei
rispettivi programmi di cui all'art. 2. 
  2. Per il monitoraggio dello stato di attuazione degli interventi e
delle misure e' istituito presso  il  Dipartimento  della  protezione
civile apposito gruppo di  lavoro,  senza  oneri  aggiuntivi  per  la
finanza pubblica e per la  cui  partecipazione  non  e'  prevista  la
corresponsione di alcun compenso, gettone di presenza, rimborsi spese
ed altri emolumenti comunque denominati, incaricato  delle  verifiche
propedeutiche alle erogazioni del saldo di cui all'art. 3,  comma  1,
nonche' alla gestione delle premialita' di cui all'articolo. 4. 
  3. La composizione del gruppo di lavoro e  le  modalita'  operative
per lo svolgimento del monitoraggio sono  definite  con  uno  o  piu'
decreti del Capo del Dipartimento della protezione civile.