IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  2  gennaio  2018,  n.  1,  ed   in
particolare gli articoli 25, 26 e 27; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  aprile  2003,  n.  85,  recante
«Attuazione della  direttiva  2001/55/CE  relativa  alla  concessione
della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati
ed alla cooperazione in ambito comunitario»; 
  Vista la  decisione  di  esecuzione  (UE)  2022/382  del  Consiglio
dell'Unione europea del 4 marzo 2022 che accerta  l'esistenza  di  un
afflusso massiccio di sfollati  dall'Ucraina  ai  sensi  dell'art.  5
della direttiva 2001/55/CE e che ha come  effetto  l'introduzione  di
una protezione temporanea; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  28
marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del  15  aprile
2022, adottato ai sensi degli articoli  3  e  4  del  citato  decreto
legislativo n. 85/2003; 
  Visto il decreto-legge 25 febbraio 2022,  n.  14,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28,  ed  in  particolare
l'art. 5-quater inserito in sede di conversione, con cui  sono  state
integrate nel testo del provvedimento le disposizioni precedentemente
previste dall'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 2022, n.  16,  ora
abrogato; 
  Visto il decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n.  51,  recante:  «Misure
urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi
ucraina» e, in particolare, gli articoli 31 e 31-bis; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91  recante:  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina» e, in particolare, l'art. 44; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28  febbraio  2022
con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2022,  lo  stato  di
emergenza  in  relazione  all'esigenza  di  assicurare   soccorso   e
assistenza alla  popolazione  ucraina  sul  territorio  nazionale  in
conseguenza della grave crisi internazionale in atto  come  integrata
dalle risorse finanziarie stanziate con delibera  del  Consiglio  dei
ministri del 17 marzo 2022; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 872 del 4 marzo 2022, n. 873 del 6 marzo 2022, n.  876  del
13 marzo 2022, n. 881 del 29 marzo 2022, n. 882 del 30 marzo 2022, n.
883 del 31 marzo 2022, n. 895 del 24  maggio  2022,  n.  898  del  23
giugno  2022  e  n.  902  e  n.  903  del  13  luglio  2022  recanti:
«Disposizioni  urgenti  di  protezione  civile  per  assicurare,  sul
territorio nazionale, l'accoglienza il soccorso e  l'assistenza  alla
popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto  nel  territorio
dell'Ucraina»; 
  Vista la proposta di  collaborazione  avanzata  dall'Organizzazione
internazionale per le migrazioni (OIM) e la positiva valutazione  del
Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, che si inquadra nell'ambito di una piu'  ampia  azione,
promossa  dal  medesimo  Dipartimento,  di  sostegno,  protezione   e
supporto all'inclusione delle persone provenienti  dall'Ucraina,  con
particolare riferimento alla realizzazione di interventi a favore  di
donne  vulnerabili   sfollate   dall'Ucraina   e   al   rafforzamento
professionale per facilitarne l'inclusione socio-lavorativa; 
  Ravvisata la  necessita'  di  adottare  ulteriori  disposizioni  in
materia di controllo e monitoraggio dell'attuazione delle  misure  di
accoglienza diffusa di cui all'art. 3  dell'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 895 del 24 maggio 2022; 
  Ravvisata infine, la necessita' di adottare ulteriori  disposizioni
di assistenza alla popolazione interessata dal contesto  emergenziale
in rassegna; 
  Acquisita l'intesa del presidente della Conferenza delle regioni  e
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Convenzione con l'Organizzazione  internazionale  per  le  migrazioni
  (OIM)  per  le  attivita'  a  sostegno  delle  persone  provenienti
  dall'Ucraina 
 
  1. Per la migliore efficacia delle azioni di propria  competenza  e
per le ragioni di cui in premessa, il Dipartimento  della  protezione
civile, d'intesa con il Dipartimento per le pari  opportunita'  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  e'  autorizzato  ad  attivare
forme di collaborazione,  per  i  profili  umanitari  di  competenza,
mediante la sottoscrizione di una convenzione con  la  rappresentanza
italiana dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM). 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle attivita' di  cui  al
comma 1 si provvede entro il limite  massimo  di  euro  430.000,00  a
valere sulle risorse emergenziali di cui al capitolo 976  del  centro
di responsabilita' 13 del  bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, che sono  conseguentemente  incrementate  del
medesimo importo mediante variazione compensativa  dal  capitolo  493
del  centro  di  responsabilita'  8  del  bilancio   autonomo   della
Presidenza del Consiglio dei ministri.