Art. 3 
 
        Integrazione delle competenze dei Commissari delegati 
                e presidenti delle province autonome 
 
  1. I Commissari delegati nominati ai sensi dell'ordinanza del  Capo
del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022 e  i
presidenti delle Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  possono
provvedere, in aggiunta a  quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  1,
lettera   a)   della   citata   ordinanza    n.    872/2022,    anche
all'organizzazione dei trasporti per il  rimpatrio  delle  salme  dei
profughi deceduti nel territorio  nazionale  e  per  le  sepolture  o
cremazioni degli stessi sul territorio nazionale,  nell'ambito  delle
risorse  finanziarie  trasferite  per  fronteggiare  l'emergenza.   I
Commissari delegati e i presidenti delle Province autonome di  Trento
e Bolzano, nell'ambito delle stesse risorse, riconoscono le eventuali
spese sostenute dai comuni, per le medesime attivita',  dal  4  marzo
2022. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 22 settembre 2022 
 
                                     Il Capo del Dipartimento: Curcio