Art. 2 
 
                     Amministrazioni attuatrici 
 
  1. Le risorse, di cui all'art. 1, sono ripartite tra le  regioni  e
le province autonome in qualita' di amministrazioni  attuatrici  come
indicato  nell'allegato  1  che  costituisce   parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto.