Art. 3 
 
                      Erogazione delle risorse 
 
  1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 15 del  decreto-legge  31  maggio
2021, n. 77, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  29  luglio
2021, n.  108,  le  risorse  attribuite  dal  presente  decreto  sono
immediatamente accertabili dalle amministrazioni  attuatrici  di  cui
all'art. 2. 
  2.  L'erogazione  annuale   delle   risorse   e'   subordinata   al
raggiungimento di obiettivi specifici di alimentazione e formato  dei
documenti, definiti dall'allegato 2, nel rispetto del  meccanismo  di
funzionamento e rendicontazione degli investimenti  del  PNRR,  fatta
salva l'erogazione  dell'anticipo  previsto  per  l'anno  2022.  Ogni
soggetto attuatore della misura deve assegnare  un  codice  unico  di
progetto al  fine  di  monitorare  l'investimento.  Le  risorse  sono
vincolate al completo raggiungimento di tutti gli obiettivi  indicati
per ogni periodo di riferimento. Nei casi di  mancato  raggiungimento
degli obiettivi  da  parte  di  una  regione,  oltre  il  margine  di
flessibilita'  concesso,  l'erogazione  delle  risorse  puo'   essere
subordinata all'applicazione delle disposizioni di  cui  all'art.  4,
comma 5, del presente decreto. 
  3.  Le  regioni  e  province  autonome   gestiscono   le   risorse,
nell'ambito della loro autonomia organizzativa, per  raggiungere  gli
obiettivi  dettagliati  nell'allegato  2.  Tali  obiettivi  sono   da
intendersi  come  relativi  a  tutti  gli   operatori   che   erogano
prestazioni  sanitarie  (pubblici,  privati  accreditati  e   privati
autorizzati), coerentemente con quanto  stabilito  dal  comma  15-bis
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  modificato
dall'art. 21 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. 
  3-bis.  Le  regioni  e  provincie  autonome  possono,  al  fine  di
agevolare il raggiungimento degli obiettivi da  parte  di  tutti  gli
erogatori  di  prestazioni  sanitarie  presenti  sul  territorio   di
competenza, assegnare, secondo criteri individuati  dalla  regione  e
provincia autonoma stessa tenendo conto del livello gia' raggiunto da
ciascun  operatore  con  riferimento  alle  infrastrutture   digitali
necessarie  ad  adeguare   i   sistemi   gestionali   preposti   alla
refertazione per  l'integrazione  con  l'infrastruttura  nazionale  e
regionale sulla base delle specifiche tecniche,  un  contributo  alle
strutture private e/o private accreditate. Resta in capo alla regione
e provincia autonoma  il  monitoraggio  dell'utilizzo  dell'eventuale
contributo  erogato  all'erogatore  privato,  essendo  la  regione  e
provincia autonoma responsabile del raggiungimento complessivo  degli
obiettivi previsti. 
  3-ter. Gli operatori privati autorizzati, laddove non abbiano  gia'
ricevuto contributi in qualita' di operatori accreditati, al fine  di
rispettare l'obbligo  riportato  al  comma  3  potranno  accedere  al
contributo nel rispetto della normativa  applicabile  in  materia  di
aiuti di Stato prevista dal regolamento  (UE)  n.  1407/2013  del  18
dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli numeri 107  e
108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» e successive modificazioni ed integrazioni. Gli  adempimenti
relativi all'avviso pubblico per la selezione degli operatori privati
autorizzati beneficiari degli  aiuti,  contenente  le  modalita',  le
scadenze di presentazione delle domande e  le  verifiche  documentali
per l'assegnazione  dei  contributi,  sono  curati  dalle  regioni  e
province  autonome  sulla  base  di  uno  schema  predisposto   dalla
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione  tecnologica  e  la  transizione  digitale  sentito  il
Ministero della salute e il Ministero  delle  finanze,  e  pubblicato
mediante successiva circolare della struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale. 
  4. Per la verifica da parte del  Ministero  della  salute  e  della
struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da eseguire  con
il supporto dell'AGENAS, del raggiungimento degli  obiettivi  di  cui
all'allegato 2, le regioni e  le  province  autonome  sono  tenute  a
fornire i dati di monitoraggio e controllo di cui  all'allegato  3  e
previsti altresi' nelle linee guida di cui al comma 15-bis  dell'art.
12 del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221,  secondo  la
periodicita'  ivi  indicata,  fino  a  che  essi  non  saranno   resi
disponibili dagli strumenti  di  monitoraggio  automatico  a  livello
nazionale.