Art. 4 
 
Revoca  dell'assegnazione  delle  risorse   e   previsioni   per   il
                   raggiungimento degli obiettivi 
 
  1. L'eventuale riduzione del sostegno da  parte  della  Commissione
europea, correlato al mancato raggiungimento di  milestone  e  target
dell'intervento oggetto del presente  decreto,  ovvero  alla  mancata
tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea  come  indicato
nell'art.  22  del  regolamento  (UE)  n.   2021/241,   comporta   la
conseguente riduzione proporzionale delle risorse fino  all'eventuale
totale revoca del contributo  stesso,  come  stabilito  dall'art.  8,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.  77,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. 
  2. Nel caso di inerzia o ritardo nella presentazione  dei  dati  di
monitoraggio di cui al comma 4 dell'art. 3, si  procede  alla  revoca
del finanziamento per la  specifica  quota  relativa  al  periodo  di
riferimento. Il Ministero della  salute  d'intesa  con  la  struttura
della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   competente   per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale  provvedono  alla
conseguente    rimodulazione    della    programmazione    ai    fini
dell'assegnazione definitiva delle risorse. 
  3.   L'assegnazione   delle   risorse    per    il    potenziamento
dell'infrastruttura  digitale  dei  sistemi  sanitari  del   presente
decreto di riparto e' altresi'  revocata  qualora  le  regioni  e  le
province autonome non predispongano un piano di adeguamento di cui al
comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
entro tre mesi dalla data di pubblicazione o di  aggiornamento  delle
linee guida, di cui al medesimo comma. 
  4. L'assegnazione delle risorse per l'incremento  delle  competenze
digitali e' altresi'  revocata  qualora  le  regioni  e  le  province
autonome  non  predispongano  un   apposito   piano   operativo   per
l'incremento  delle  competenze  digitali,  entro  tre   mesi   dalla
registrazione del presente decreto. 
  5. Nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi ai sensi  del
comma 2 dell'art. 3, si applicano, ove congiuntamente  richiesto  dal
Ministero  della  salute  e  dalla  Struttura  della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e  la
transizione digitale, le previsioni del sesto e del  settimo  periodo
del comma 15-bis dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221.