IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           su proposta del 
 
                  MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                           di concerto con 
 
             IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
 
   IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI 
 
                                  E 
 
               IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  l'art.  43  del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.   112,
convertito  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  relativo   alla
semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di
sviluppo d'impresa; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visto  l'art.  23,  del  decreto-legge  22  giugno  2013,  n.   83,
convertito con modificazioni dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  134,
relativo al Fondo per la crescita sostenibile; 
  Visto l'art. 3, comma 1, lettera m) del regolamento  (UE)  2019/631
del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  aprile  2019,  che
definisce i livelli di prestazione in materia  di  emissioni  di  CO2
delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi  (UE)
2019/631; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  recante  misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio  delle  politiche  industriali  e,  in  particolare,  l'art.
22, che reca disposizioni in  materia  di  riconversione,  ricerca  e
sviluppo  del  settore  automotive,  istitutivo  di  un  fondo   (nel
prosieguo «il Fondo») con una dotazione di 700 milioni  di  euro  per
l'anno 2022 e 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal  2023
al 2030, finalizzato, tra le altre, al  riconoscimento  di  incentivi
all'acquisto di veicoli non inquinanti; 
  Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, di  concerto  con  il
Ministro  dell'economia  e   delle   finanze,   il   Ministro   delle
infrastrutture e della mobilita'  sostenibili  e  il  Ministro  della
transizione ecologica,  del  6  aprile  2022,  con  il  quale  si  e'
proceduto  al  riparto  delle  risorse   del   Fondo   destinate   al
riconoscimento  degli  incentivi  per  l'acquisto  di   veicoli   non
inquinanti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto e sino al 31 dicembre 2022 e  nel  corso  di  ciascuna  delle
annualita' 2023 e 2024; 
  Considerato che l'art. 22 del  richiamato  decreto-legge  1°  marzo
2022, n. 17  demanda  ad  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, il riparto delle risorse e la definizione dei
relativi  interventi,  su  proposta  del  Ministro   dello   sviluppo
economico, di concerto con i Ministri competenti; 
  Considerato di procedere con il presente decreto al  riparto  delle
risorse  del  Fondo  destinate  al  sostegno  agli  investimenti  per
l'insediamento, la riconversione e la  riqualificazione  verso  forme
produttive  innovative  e  sostenibili,  al  fine  di   favorire   la
transizione verde, la ricerca e gli investimenti  nella  filiera  del
settore automotive; 
  Su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto  con
il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  del  Ministro  delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili  e  del  Ministro  della
transizione ecologica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica al decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
                             aprile 2022 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6  aprile
2022 sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) All'art. 2, comma 1,  dopo  la  lettera  f),  e'  aggiunta  la
seguente: 
      «f-bis) Per l'anno 2022, per l'acquisto  di  infrastrutture  di
potenza standard per la ricarica dei veicoli  alimentati  ad  energia
elettrica da parte di utenti domestici, e' riconosciuto un contributo
pari all'80 per cento del prezzo di acquisto e  posa  in  opera,  nel
limite massimo di euro  1.500  per  persona  fisica  richiedente.  Il
limite di spesa di cui al comma 1 e' innalzato ad euro 8.000 in  caso
di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui
agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile.» 
    b) All'art. 2: 
      1) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Per l'anno
2022, il contributo per l'acquisto di veicoli non inquinanti previsti
dal comma 1, lettere a) e b), sono innalzati del  50  per  cento  nel
caso  in  cui  l'acquirente  abbia  un  indicatore  della  situazione
economica equivalente (ISEE) inferiore a euro 30.000.  Il  contributo
aggiuntivo di cui al presente comma e' concesso ad un  solo  soggetto
per nucleo familiare.» 
      2) al comma 2, e' aggiunto, infine,  il  seguente  periodo:  «I
contributi di cui al comma 1, lettere a) e  b),  nel  rispetto  delle
disposizioni finanziarie di cui all'art. 3, sono  concessi  altresi',
nel limite del 50 per cento, alle persone giuridiche che impiegano  i
veicoli  acquistati  in  attivita'  di  autonoleggio  con   finalita'
commerciali, diverse da quelle previste dal primo periodo, e  purche'
tale impiego, nonche' la proprieta' in capo al soggetto  beneficiario
del contributo, siano mantenuti per almeno dodici mesi.» 
    c) All'art. 3, comma 2,  la  lettera  a),  il  primo  periodo  e'
sostituito dal seguente: 
      «a) per l'anno 2022, 200 milioni di euro ai contributi  di  cui
alla lettera a), 205 milioni  di  euro  ai  contributi  di  cui  alla
lettera b), 170 milioni ai contributi di  cui  alla  lettera  c),  10
milioni  ai  contributi  di  cui  alla  lettera  d),  15  milioni  ai
contributi di cui alla lettera e), 10 milioni di euro  ai  contributi
di cui alla lettera f) e 40 milioni ai contributi di cui alla lettera
f-bis) dell'art. 2, comma 1.;». 
  2. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo  economico
possono  essere   individuate   le   disposizioni   procedurali   per
l'erogazione dei benefici di cui al presente decreto.