IL MINISTRO DELL'INTERNO, 
 
                             IL MINISTRO 
                    PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
                      E LA TRANSIZIONE DIGITALE 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 3 del regio decreto 18  giugno  1931,  n.  773,  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza,  di  seguito  TULPS,  ed  il
relativo regolamento di esecuzione del 6 maggio 1940, n. 635; 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e in  particolare  l'art.  2,
comma 8; 
  Visto il decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,  convertito  con
modificazioni in legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»  e,  in
particolare, l'art. 66, comma 6 e l'art. 64, comma 2-quater; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'interno  23  aprile   2002,
istitutivo del Centro nazionale per i servizi demografici  presso  il
Dipartimento per  gli  affari  interni  e  territoriali  -  Direzione
centrale per i servizi demografici; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
novembre  2014,  n.  194,  recante  «modalita'  di  attuazione  e  di
funzionamento dell'Anagrafe  nazionale  della  popolazione  residente
(ANPR) e di definizione del piano per il graduale subentro  dell'ANPR
alle anagrafi della popolazione residente»; 
  Visto l'art. 7-vicies ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.  7,
convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo  2005,  n.  43  che
prevede  che  l'emissione  della  carta  d'identita'  elettronica  e'
riservata al Ministero dell'interno  che  vi  provvede  nel  rispetto
delle norme di sicurezza in materia di carte valori, di documenti  di
sicurezza  della  Repubblica  e  degli  standard  internazionali   di
sicurezza; 
  Visto l'art. 10,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  78  del  2015,
convertito con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2015,  n.  125
che ha previsto lo stanziamento dei fondi  a  copertura  degli  oneri
derivanti dall'attuazione della carta di identita' elettronica; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1535  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 9 settembre 2015, attuata dal decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n.  223,  recante  una  procedura  d'informazione  nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle  regole  relative  ai
servizi della societa' dell'informazione; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti»; 
  Visto il decreto del Ministro della  sanita'  dell'8  aprile  2000,
recante «Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi
e  di   tessuti,   attuativo   delle   prescrizioni   relative   alla
dichiarazione di volonta' dei cittadini sulla donazione di  organi  a
scopo di trapianto», come modificato dal decreto del  Ministro  della
salute dell'11 marzo 2008; 
  Visto il decreto del Ministero della salute 20 agosto 2019, n. 130,
recante «disciplina degli obiettivi, delle funzioni e della struttura
del Sistema informativo trapianti (SIT) e del Registro nazionale  dei
donatori di cellule riproduttive a scopi di procreazione medicalmente
assistita di tipo eterologo»; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice per la protezione dei dati personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013 recante «Individuazione delle  carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  22
febbraio 2013 recante «Regole tecniche  in  materia  di  generazione,
apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate
e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3,  24,  comma  4,  28,
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71»; 
  Visto in particolare l'art. 61, comma 2 del decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  22  febbraio  2013  che  prescrive  che
«l'utilizzo   della   Carta   d'identita'   elettronica,    [omissis]
sostituisce, nei confronti della pubblica amministrazione,  la  firma
elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole  tecniche  per  i
servizi e le attivita' di cui agli articoli 64 e 65 del CAD»; 
  Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione  e  l'innovazione  digitali»  (decreto
semplificazioni) convertito con modificazioni in legge  11  settembre
2020, n. 120 e in particolare l'art. 24; 
  Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.   82   «Codice
dell'amministrazione digitale» e in  particolare  l'art.  64  laddove
prevede che l'accesso ai servizi  in  rete  erogati  dalle  pubbliche
amministrazioni che richiedono  identificazione  informatica  avviene
tramite  la  carta  di  identita'   elettronica   e   che   ai   fini
dell'erogazione dei propri servizi in rete e'  altresi'  riconosciuta
ai soggetti privati la facolta' di avvalersi della carta di identita'
elettronica; 
  Visto l'art. 66, comma 6 del citato  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82 che stabilisce che con decreto del Ministro dell'interno,
del Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie  e  del  Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per  la  protezione
dei dati personali e d'intesa con  la  Conferenza  unificata  di  cui
all'art. 8 del decreto legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,  sono
dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie  e
ai materiali utilizzati per la produzione della  carta  di  identita'
elettronica, del documento di identita'  elettronico  e  della  carta
nazionale dei servizi, nonche' le modalita' di impiego; 
  Visto il  decreto  del  Ministero  dell'interno  23  dicembre  2015
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica»; 
  Acquisita  l'approvazione   della   Commissione   interministeriale
permanente  della  CIE  di  cui  all'art.  9,  comma  2  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 2015; 
  Sentito il Centro nazionale trapianti  dell'Istituto  superiore  di
sanita'; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali che  si  e'
espresso con parere n. 247 del 7 luglio 2022; 
  Sentita la Conferenza unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 in data 3 agosto 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi del presente decreto si intende per: 
    a) «Aggregato»: soggetto pubblico o privato che rende disponibile
l'accesso a propri servizi tramite un soggetto aggregatore; 
    b)  «Aggregatore»:  soggetto  pubblico  o   privato   che   rende
disponibile l'infrastruttura  necessaria  a  consentire  ai  soggetti
aggregati l'erogazione dei loro servizi online tramite la CIE; 
    c) «ANPR»: l'Anagrafe nazionale della popolazione  residente,  di
cui all'art. 62 del CAD; 
    d) «Attributi identificativi»: gli attributi  personali  previsti
dal presente decreto che consentono la piena fruizione dei servizi in
rete; 
    e) «Autenticazione  informatica»:  un  processo  elettronico  che
consente di confermare l'identificazione elettronica di  una  persona
fisica o giuridica tramite la CIEId, ai sensi dell'art. 64  del  CAD,
finalizzata all'accesso ai  servizi  erogati  in  rete  dai  soggetti
pubblici e dai soggetti privati, sia in ambito nazionale che europeo,
in conformita' alle prescrizioni del regolamento UE n. 910/2014; 
    f) «CAD»: il  Codice  dell'amministrazione  digitale  di  cui  al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche; 
    g) «CIE»:  il  documento  d'identita'  personale  rilasciato  dal
Ministero dell'interno denominato «Carta d'identita' elettronica»; 
    h)  «CIEId»:  l'identita'  digitale  rilasciata  al  cittadino  e
associata alla CIE; 
    i) «credenziali»: gli strumenti utilizzati  per  l'autenticazione
ai  servizi  in  rete  che,  in  conformita'  al  regolamento  eIDAS,
determinano il livello basso (livello 1), significativo  (livello  2)
ed elevato (livello 3) delle identita' digitali; 
    j) «domicilio digitale»: il domicilio digitale definito  all'art.
1, comma 1, lettera n-ter) del CAD; 
    k) «Firma elettronica avanzata»: la  firma  elettronica  avanzata
conforme al regolamento UE 910/2014 e al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sulle firme; 
    l) «Fornitori di servizi» (FdS): ai fini  del  presente  decreto,
sono i soggetti pubblici e privati, gli aggregatori e  i  gestori  di
servizi  pubblici  che  consentono  direttamente   o   indirettamente
l'accesso ai servizi online tramite la  CIEId  a  persone  fisiche  o
giuridiche; 
    m) «Gestore  dell'identita'  digitale»:  il  soggetto  che  rende
disponibile e gestisce l'identita' digitale CIEId; 
    n)  «Gestori  di  servizi  pubblici»:  le  societa'  quotate,  in
relazione ai servizi di pubblico interesse (art. 2, comma 2,  lettera
b) del CAD) e le societa' a controllo  pubblico,  come  definite  nel
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (art. 2, comma 2,  lettera
c)  del  CAD)  che  richiedono  il  riconoscimento  dello  status  di
aggregatore per l'esercizio dei servizi di  pubblico  interesse  alle
stesse affidati; 
    o) «IdANPR»: l'identificativo univoco del cittadino  assegnatogli
dalla ANPR; 
    p) «Identita' digitale»: la  rappresentazione  informatica  della
corrispondenza  biunivoca  tra  un  utente   e   i   suoi   attributi
identificativi, verificata attraverso l'insieme dei dati  raccolti  e
registrati in forma digitale secondo le modalita' di cui al  presente
decreto; 
    q) «IPZS» o «Poligrafico»: il Poligrafico  e  Zecca  dello  Stato
S.p.a.; 
    r) «Ministero»: il Ministero dell'interno; 
    s)  «NIS»:  il  numero  univoco  casuale  associato  alla  carta,
memorizzato nel chip e leggibile liberamente; 
    t) «Numero unico nazionale»: numero di serie del documento avente
il seguente formato: due lettere - cinque numeri - due  lettere  (es.
CA00000AA); 
    u)  «PIN»:  il  codice  segreto   personale,   modificabile   dal
cittadino,  necessario  per  fruire  dei   servizi   che   richiedono
l'autenticazione  in  rete  o  per   l'apposizione   di   una   firma
elettronica; 
    v)   «Portale   dell'identita'   del   cittadino»:    piattaforma
informatica che consente  al  cittadino  la  gestione  della  propria
identita' digitale CIEId; 
    w) «Portale di federazione»: piattaforma informatica che consente
a un FdS di  aderire  allo  schema  di  autenticazione  CIE  mediante
procedura  automatizzata  e  agli  aggregatori  di   inserire   nella
federazione i soggetti aggregati; 
    x) «Portale»: il sito web istituzionale e informativo della CIE; 
    y)  «PUK»:  il  codice  personale  non  modificabile  di  sblocco
necessario alla riattivazione del PIN a seguito di relativo blocco; 
    z) «Regolamento eIDAS»:  il  regolamento  (UE)  n.  910/2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014; 
    aa) «Soggetto privato»: persona giuridica  non  rientrante  nella
definizione di «soggetto pubblico» che utilizza l'identita'  digitale
CIEId; 
    bb) «Soggetto pubblico»:  le  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
nel rispetto del riparto di competenza  di  cui  all'art.  117  della
Costituzione, ivi comprese le autorita' di sistema portuale,  nonche'
le autorita' amministrative indipendenti  di  garanzia,  vigilanza  e
regolazione» (art. 2, comma 2, lettera a) del CAD), e  i  gestori  di
servizi pubblici; 
    cc) «Sistema informativo  dei  trapianti»  o  «SIT»,  il  sistema
istituito nell'ambito del Sistema informativo sanitario nazionale  in
base all'art. 7 della legge 1° aprile 1999, n. 91,  che  consente  la
raccolta, in un'unica banca dati, delle manifestazioni di volonta' in
tema di donazione degli organi e tessuti espresse dai cittadini; 
    dd) servizio in rete o on-line: qualsiasi servizio della societa'
dell'informazione definiti dall'art. 2,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto  legislativo  9  aprile  2003,  n.  70,  o  dei  servizi   di
un'amministrazione  o  di  un  ente  pubblico  erogati  agli   utenti
attraverso sistemi informativi accessibili in rete.