Art. 10 L'uso della CIEId da parte dei FdS 1. L'accesso per il tramite della CIEId ai servizi erogati in rete dai FdS e' possibile mediante un sistema informatico, denominato «CieID Server», reso disponibile in rete dal Ministero dell'interno. 2. Al fine di rendere accessibili i propri servizi online, i soggetti pubblici e privati implementano quanto disposto nei manuali operativi per le pubbliche amministrazioni e i soggetti privati pubblicati a cura del Ministero dell'interno sul portale Federazione erogatori servizi (interno.gov.it) e su Docs Italia. 3. Il Ministero dell'interno ha facolta' di interdire ai FdS e ai soggetti aggregatori l'accesso al «CieID Server» in caso di violazione del presente decreto o delle regole tecniche da parte dell'aderente, per sopravvenute cause ostative di cui all'art. 5, comma 2, a causa di comportamenti che costituiscono una minaccia alla protezione dei dati personali o alla sicurezza informatica. 4. «CieID Server» riceve con la richiesta di autenticazione da parte del FdS l'elenco degli attributi identificativi necessari per l'accesso al servizio. Effettuata l'autenticazione, fornisce al FdS gli attributi identificativi richiesti ai sensi dell'art. 6.