Art. 10 
 
                 L'uso della CIEId da parte dei FdS 
 
  1. L'accesso per il tramite della CIEId ai servizi erogati in  rete
dai FdS e' possibile  mediante  un  sistema  informatico,  denominato
«CieID Server», reso disponibile in rete dal Ministero dell'interno. 
  2. Al fine di  rendere  accessibili  i  propri  servizi  online,  i
soggetti pubblici e privati implementano quanto disposto nei  manuali
operativi per le  pubbliche  amministrazioni  e  i  soggetti  privati
pubblicati a cura del Ministero dell'interno sul portale  Federazione
erogatori servizi (interno.gov.it) e su Docs Italia. 
  3. Il Ministero dell'interno ha facolta' di interdire ai FdS  e  ai
soggetti  aggregatori  l'accesso  al  «CieID  Server»  in   caso   di
violazione del presente decreto o  delle  regole  tecniche  da  parte
dell'aderente, per sopravvenute cause ostative  di  cui  all'art.  5,
comma 2, a causa di comportamenti che costituiscono una minaccia alla
protezione dei dati personali o alla sicurezza informatica. 
  4. «CieID Server» riceve con  la  richiesta  di  autenticazione  da
parte del FdS l'elenco degli attributi identificativi  necessari  per
l'accesso al servizio. Effettuata l'autenticazione, fornisce  al  FdS
gli attributi identificativi richiesti ai sensi dell'art. 6.