Art. 15 
 
                          Recupero del PUK 
 
  1. Il cittadino in  possesso  della  CIE,  che  ha  associato  alla
propria identita' digitale un indirizzo di  posta  elettronica  o  un
numero di telefonia mobile, puo' recuperare online il PUK della CIE. 
  2.  Sul  portale  di  cui  all'art.   14,   senza   necessita'   di
autenticazione, sono accessibili  le  istruzioni  necessarie  per  il
recupero del PUK.