Art. 15 Recupero del PUK 1. Il cittadino in possesso della CIE, che ha associato alla propria identita' digitale un indirizzo di posta elettronica o un numero di telefonia mobile, puo' recuperare online il PUK della CIE. 2. Sul portale di cui all'art. 14, senza necessita' di autenticazione, sono accessibili le istruzioni necessarie per il recupero del PUK.