Art. 18 Monitoraggio del Ministero sulle attivita' del Poligrafico e collaborazione con il Garante 1. Il Ministero svolge funzioni di monitoraggio, anche sulla base delle segnalazioni fatte dai cittadini, allo scopo di valutare e garantire la disponibilita' dell'identita' digitale CieID. Ai fini dell'attivita' di monitoraggio, il Poligrafico rende tempestivamente disponibili al Ministero: a) gli incidenti di sicurezza e privacy rilevati; b) le informazioni relative a disservizi. 2. Nell'ambito dell'attivita' di monitoraggio il Ministero ove riscontri casi in cui sussistano elementi per ritenere sia avvenuta una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante, con le modalita' e i contenuti di cui all'art. 33 del regolamento (UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 34 del medesimo regolamento.