Art. 18 
 
Monitoraggio  del  Ministero  sulle  attivita'  del   Poligrafico   e
                    collaborazione con il Garante 
 
  1. Il Ministero svolge funzioni di monitoraggio, anche  sulla  base
delle segnalazioni fatte dai cittadini,  allo  scopo  di  valutare  e
garantire la disponibilita' dell'identita' digitale  CieID.  Ai  fini
dell'attivita' di monitoraggio, il Poligrafico rende  tempestivamente
disponibili al Ministero: 
    a) gli incidenti di sicurezza e privacy rilevati; 
    b) le informazioni relative a disservizi. 
  2. Nell'ambito dell'attivita'  di  monitoraggio  il  Ministero  ove
riscontri casi in cui sussistano elementi per ritenere  sia  avvenuta
una violazione dei dati personali, provvede alla notifica al Garante,
con le modalita' e i contenuti di cui  all'art.  33  del  regolamento
(UE) 2016/679, fermi restando gli obblighi previsti dall'art. 34  del
medesimo regolamento.