Art. 19 Donazione di organi e tessuti 1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del 23 dicembre 2015 recante «Modalita' tecniche di emissione della Carta d'identita' elettronica» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015 e successive modificazioni, il cittadino maggiorenne ha la facolta' di indicare il proprio consenso, ovvero diniego, alla donazione di organi e tessuti in caso di morte anche attraverso il portale dell'identita' del cittadino reso disponibile dal Ministero dell'interno che, in tal caso, provvede all'invio del dato relativo alla donazione di organi e tessuti al SIT nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministero della salute, di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 340, senza conservarlo. 2. Tale dato e' criptato in modo da essere accessibile solo al SIT per l'aggiornamento della banca dati dei donatori. 3. Il portale dell'identita' del cittadino, interagendo con il SIT, consente al cittadino di visualizzare, cancellare e modificare la propria volonta'. 4. La funzionalita' che consente l'espressione o la modifica della propria volonta' in merito alla donazione di organi e tessuti e' disponibile esclusivamente previo accesso sul portale con credenziali di livello 3. La visualizzazione della propria volonta', previa autenticazione con credenziali di livello 2 o 3. 5. Nei log del portale dell'identita' del cittadino non viene registrata la scelta del cittadino, ma solamente l'utilizzo delle funzionalita' di visualizzazione, cancellazione e modifica della volonta'. 6. Al fine di consentire ai cittadini di effettuare una scelta consapevole in ordine alla donazione di organi e di tessuti del proprio corpo successivamente alla morte, l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 del presente articolo e' consentito previo accertamento della presa visione del materiale informativo reso disponibile dal Centro nazionale trapianti. 7. Prima di rendere disponibili le funzionalita' previste dal presente articolo, il Ministero condivide con il Ministero della salute le modalita' di trattamento al fine di assicurare il pieno coordinamento con la specifica normativa in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti, dandone comunicazione al Garante per la protezione dei dati personali.