Art. 19 
 
                    Donazione di organi e tessuti 
 
  1. Fermo restando quanto previsto dal decreto del 23 dicembre  2015
recante «Modalita' tecniche  di  emissione  della  Carta  d'identita'
elettronica» pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  302  del  30
dicembre 2015 e successive modificazioni, il cittadino maggiorenne ha
la facolta' di indicare il proprio  consenso,  ovvero  diniego,  alla
donazione di organi e tessuti in caso di morte  anche  attraverso  il
portale dell'identita' del cittadino reso disponibile  dal  Ministero
dell'interno che, in tal caso, provvede all'invio del  dato  relativo
alla donazione  di  organi  e  tessuti  al  SIT  nel  rispetto  delle
disposizioni del decreto del Ministero  della  salute,  di  cui  alla
legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 340, senza conservarlo. 
  2. Tale dato e' criptato in modo da essere accessibile solo al  SIT
per l'aggiornamento della banca dati dei donatori. 
  3. Il portale dell'identita' del cittadino, interagendo con il SIT,
consente al cittadino di visualizzare,  cancellare  e  modificare  la
propria volonta'. 
  4. La funzionalita' che consente l'espressione o la modifica  della
propria volonta' in merito alla donazione  di  organi  e  tessuti  e'
disponibile esclusivamente previo accesso sul portale con credenziali
di livello 3.  La  visualizzazione  della  propria  volonta',  previa
autenticazione con credenziali di livello 2 o 3. 
  5. Nei log del  portale  dell'identita'  del  cittadino  non  viene
registrata la scelta del cittadino,  ma  solamente  l'utilizzo  delle
funzionalita' di  visualizzazione,  cancellazione  e  modifica  della
volonta'. 
  6. Al fine di consentire ai  cittadini  di  effettuare  una  scelta
consapevole in ordine alla donazione  di  organi  e  di  tessuti  del
proprio corpo successivamente alla morte, l'esercizio della  facolta'
di cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'  consentito  previo
accertamento della  presa  visione  del  materiale  informativo  reso
disponibile dal Centro nazionale trapianti. 
  7. Prima di  rendere  disponibili  le  funzionalita'  previste  dal
presente articolo, il Ministero  condivide  con  il  Ministero  della
salute le modalita' di trattamento al fine  di  assicurare  il  pieno
coordinamento con la specifica normativa in materia di prelievi e  di
trapianti di organi e tessuti, dandone comunicazione al  Garante  per
la protezione dei dati personali.