Art. 3 L'identita' digitale CIE (CIEId) 1. L'identita' digitale CIE (CIEId) consente la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi, ai sensi del CAD, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale al momento del rilascio della CIE o tramite il suo utilizzo, secondo le modalita' previste nel presente decreto. La CIEId e' comprovata dal cittadino attraverso l'uso della CIE o delle credenziali rilasciate dal Ministero ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera l) ed e' costituita da tali strumenti e dai dati di cui all'art. 6 del presente decreto.