Art. 3 
 
                  L'identita' digitale CIE (CIEId) 
 
  1. L'identita' digitale CIE (CIEId)  consente  la  rappresentazione
informatica della corrispondenza tra un utente  e  i  suoi  attributi
identificativi, ai sensi del CAD, verificata attraverso l'insieme dei
dati raccolti e registrati in forma digitale al momento del  rilascio
della CIE o tramite il suo utilizzo, secondo  le  modalita'  previste
nel presente decreto. La CIEId e' comprovata dal cittadino attraverso
l'uso della CIE o delle credenziali rilasciate dal Ministero ai sensi
dell'art. 7, comma 1, lettera l) ed e' costituita da tali strumenti e
dai dati di cui all'art. 6 del presente decreto.