Art. 5 
 
                 Fornitori di servizi e aggregatori 
 
  1.  Possono  integrare  l'accesso  ai  servizi  con   CIEId,   alle
condizioni e con le modalita' rese note dal Ministero sul portale,  i
FdS di cui all'art. 1, comma 1, lettera l). 
  2. Non possono aderire alla federazione i soggetti privati  il  cui
rappresentante legale o i soggetti preposti all'amministrazione  o  i
componenti dell'organo preposto al controllo della societa' risultino
condannati con sentenza passata in giudicato  per  reati  commessi  a
mezzo di sistemi informatici. 
  3. La verifica della sussistenza delle predette cause  ostative  e'
svolta dal Ministero nel  corso  di  una  specifica  istruttoria,  al
termine della quale, in assenza di  cause  ostative,  il  Poligrafico
provvedera' alla verifica dei requisiti tecnici necessari. 
  4. Nel caso in cui i FdS privati siano  gia'  stati  ammessi  dalla
Agenzia per l'Italia digitale alla federazione SPID, le verifiche  di
cui al comma 3 sono limitate ai requisiti tecnici.