Art. 5 Fornitori di servizi e aggregatori 1. Possono integrare l'accesso ai servizi con CIEId, alle condizioni e con le modalita' rese note dal Ministero sul portale, i FdS di cui all'art. 1, comma 1, lettera l). 2. Non possono aderire alla federazione i soggetti privati il cui rappresentante legale o i soggetti preposti all'amministrazione o i componenti dell'organo preposto al controllo della societa' risultino condannati con sentenza passata in giudicato per reati commessi a mezzo di sistemi informatici. 3. La verifica della sussistenza delle predette cause ostative e' svolta dal Ministero nel corso di una specifica istruttoria, al termine della quale, in assenza di cause ostative, il Poligrafico provvedera' alla verifica dei requisiti tecnici necessari. 4. Nel caso in cui i FdS privati siano gia' stati ammessi dalla Agenzia per l'Italia digitale alla federazione SPID, le verifiche di cui al comma 3 sono limitate ai requisiti tecnici.