Art. 8 Funzioni dei comuni e degli uffici consolari 1. I comuni e gli uffici consolari informano i richiedenti la CIE che si recano presso i loro uffici in merito alla facolta' di attivare le credenziali di autenticazione di cui al comma 1, lettera l) dell'art. 7 e raccolgono i dati personali di cui all'art. 6 del presente decreto.