Art. 8 
 
            Funzioni dei comuni e degli uffici consolari 
 
  1. I comuni e gli uffici consolari informano i richiedenti  la  CIE
che si recano presso  i  loro  uffici  in  merito  alla  facolta'  di
attivare le credenziali di autenticazione di cui al comma 1,  lettera
l) dell'art. 7 e raccolgono i dati personali di cui  all'art.  6  del
presente decreto.