IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre
2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa,
a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 241, che istituisce
il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), la cui
valutazione positiva e' stata approvata con decisione del Consiglio
ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato
generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
Visto, in particolare, l'investimento 2.2 «Partenariati per la
ricerca e l'innovazione - Horizon Europe», previsto nell'ambito della
Missione 4 «Istruzione e ricerca», componente 2 «Dalla ricerca
all'impresa» del predetto Piano;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che
stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale
dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n.
1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n.
223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il
regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il regolamento (UE) 2020/852 e gli atti delegati della
Commissione del 4 giugno 2021, C(2021) 2800 che descrivono i criteri
generali affinche' ogni singola attivita' economica non determini un
danno significativo (DNSH, «Do no significant harm»), contribuendo
quindi agli obiettivi di mitigazione, adattamento e riduzione degli
impatti e dei rischi ambientali definiti nell'art. 17 del medesimo
regolamento UE;
Vista la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante
«Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare
un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per
la ripresa e la resilienza», che all'allegato II indica gli elementi
di prova per la valutazione di Fondo del DNSH;
Visto il regolamento (UE) 24 marzo 2021, n. 2021/523 del Parlamento
europeo e del Consiglio che istituisce il programma InvestEU e che
modifica il regolamento (UE) 2015/1017 e che all'allegato V, punto B
elenca le attivita' che sono escluse dal Fondo InvestEU;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro,
il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d.
tagging) e gli allegati VI e VII al regolamento (UE) 12 febbraio
2021, n. 241 che stabiliscono rispettivamente i coefficienti per il
calcolo del sostegno agli obiettivi in materia di cambiamenti
climatici, agli obiettivi ambientali ed il coefficiente per il
calcolo del sostegno alla transizione digitale, il principio di
parita' di genere, l'obbligo di protezione e valorizzazione dei
giovani ed il superamento del divario territoriale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del
28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del
Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per
la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli
elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della
resilienza;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione,
del 3 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
europea L 138 del 13 maggio 2014, e, in particolare, l'art. 20 che
prevede che i costi indiretti possano essere calcolati mediante
l'applicazione di un tasso forfettario stabilito conformemente
all'art. 29, paragrafo 1, del citato regolamento (UE) n. 1290/2013;
Visto il regolamento (UE) del 28 aprile 2021, n. 2021/695, che
istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte
Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che
abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013;
Visti, in particolare, l'art. 6, comma 8 del regolamento (UE) del
28 aprile 2021, n. 2021/695, che stabilisce che «Le attivita' del
programma sono realizzate in primo luogo attraverso inviti a
presentare proposte aperti e competitivi, anche nel quadro di
missioni e di partenariati europei», e l'art. 10 dello stesso
regolamento, che individua le forme di partecipazione dell'Unione
europea ai partenariati europei e le caratteristiche che questi
devono avere;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
L 187 del 26 giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n.
2021/1237 della Commissione del 23 luglio 2021 che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea e, in particolare, l'art. 7 che prevede gli importi dei costi
ammissibili possono essere calcolati conformemente alle opzioni
semplificate in materia di costi previste dal regolamento (UE)
2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, a condizione che
l'operazione sia sovvenzionata almeno in parte da un Fondo
dell'Unione che consente il ricorso alle suddette opzioni
semplificate in materia di costi e che la categoria dei costi sia
ammissibile a norma della pertinente disposizione di esenzione, e gli
articoli 25 e 25-quater che stabiliscono le condizioni per ritenere
compatibili con il mercato interno ed esenti dall'obbligo di notifica
gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo, nonche' l'art. 25-bis in
cui si definiscono le condizioni di ammissibilita' dei progetti che
abbiano ricevuto il marchio di eccellenza in seguito a una
valutazione positiva da parte di Orizzonte Europa;
Visto l'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241 che istituisce una
struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento
operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto
di contatto nazionale per l'attuazione del Piano;
Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
ai sensi del quale, con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia
e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili
per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche'
le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al
comma 1037;
Visto, altresi', il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge
29 luglio 2021, n. 108, recante «Governance del Piano nazionale di
ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» e
successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 2, comma 6-bis, del predetto
decreto-legge che stabilisce che «le amministrazioni di cui al comma
1 dell'art. 8 assicurano che, in sede di definizione delle procedure
di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle
risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi,
indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia
destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche
allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio
2021, recante l'individuazione delle amministrazioni centrali
titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma
1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge 6
agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento
della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni
funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto il decreto ministeriale 6 agosto 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni che assegna le risorse finanziarie
previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR), finanziato dall'Unione europea - Next
Generation EU;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre
2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita'
di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa
e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 settembre
2021 in cui sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di
attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun
progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con
particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi
perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne
beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione
previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di
risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la
valutazione degli interventi;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in
particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti
amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle
amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono
nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che
costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66
che, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilita' dei pagamenti
da parte delle pubbliche amministrazioni prevede l'apposizione del
codice identificativo di gara (CIG) e del Codice unico di progetto
(CUP) nelle fatture elettroniche ricevute;
Visto in particolare l'art. 3, comma 1, lettera g-bis del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina il principio di
unicita' dell'invio, secondo il quale ciascun dato e' fornito una
sola volta a un solo sistema informativo, non puo' essere richiesto
da altri sistemi o banche dati, ma e' reso disponibile dal sistema
informativo ricevente;
Vista la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce
la normativa attuativa della riforma del CUP;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento dei target e
degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, quali l'obiettivo di
assegnare almeno 205 progetti presentati dalle imprese aggiudicatarie
del partenariato Horizon Europe entro dicembre 2025 (target M4C2-2) e
che essi presentino un investimento privato corrispondente dai 23 ai
286 milioni di euro a dicembre 2026 (target M4C2-00- ITA-28);
Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione
delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea,
ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione,
riportati nella tabella B allegata al decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive
modificazioni ed integrazioni;
Considerato che il punto 7 del decreto del Ministero dell'economia
e delle finanze del 6 agosto 2021 e successive modificazioni ed
integrazioni prevede che «Le singole amministrazioni inviano,
attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui
all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e
secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi
allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il
raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della
presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento
alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE)
2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021,
tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»;
Vista la circolare RGS-MEF del 14 ottobre 2021, n. 21 «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Vista la circolare RGS-MEF del 29 ottobre 2021, n. 25 recante
«Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Rilevazione
periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli
investimenti»;
Vista la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32 «Piano
nazionale di ripresa e resilienza - Guida operativa per il rispetto
del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente
(DNSH)»;
Vista la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33 «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla
circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle istruzioni
tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalita',
finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio
finanziamento»;
Vista la circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021
- Indicazioni attuative»;
Vista la circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero
dell'economia e delle finanze, recante «Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le
amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del
PNRR»;
Vista la circolare del 10 febbraio 2022, n. 9 recante «Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle
istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e
controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del
PNRR»;
Vista la circolare del 29 aprile 2022, n. 21 «Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti
complementari - chiarimenti in relazione al riferimento alla
disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei
dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC»;
Vista la circolare n. 27 del Ministero dell'economia e delle
finanze del 21 giugno 2022, avente ad oggetto «Piano nazionale di
ripresa e resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR»;
Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che,
all'art. 181, comma 1, stabilisce che «L'Unione e gli Stati membri
coordinano la loro azione in materia di ricerca e sviluppo
tecnologico per garantire la coerenza reciproca delle politiche
nazionali e della politica dell'Unione.» e che, all'art. 187
stabilisce che «L'Unione europea (UE) puo' creare imprese comuni
(Joint Undertaking - JU) o qualsiasi altra struttura necessaria per
l'esecuzione dei programmi di ricerca, sviluppo tecnologico e
dimostrazione dell'Unione» attraverso la promozione delle iniziative
tecnologiche congiunte (Joint technology initiatives - JTIs),
finalizzate al sostegno della ricerca cooperativa in Europa nei
settori di importanza strategica per la ricerca e lo sviluppo
tecnologico, che richiedono la mobilitazione di risorse ed
investimenti ingenti, sia pubblici che privati, per la realizzazione
di obiettivi ambiziosi e su larga scala;
Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del
Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte
Europa, che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014,
(UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n.
561/2014 e (UE) n. 642/2014;
Visto il regolamento (UE) del 19 novembre 2021, n. 2021/2085 del
Consiglio che istituisce l'impresa comune KDT JU (Key digital
technologies joint undertaking - Impresa comune «Tecnologie digitali
fondamentali»);
Tenuto conto che l'iniziativa tecnologica congiunta KDT rappresenta
il pilastro portante della strategia industriale dell'Unione europea
nel campo dell'elettronica ed e' tesa a contribuire, attraverso il
finanziamento di progetti innovativi, sia al rafforzamento
dell'autonomia strategica dell'Unione in materia di componenti e
sistemi elettronici, al fine di sostenere le esigenze future delle
industrie e dell'economia in generale, sia al raddoppiamento del
valore della progettazione e produzione di componenti e sistemi
elettronici in Europa entro il 2030, agevolando la partecipazione di
quanti sono impegnati nella ricerca e nell'innovazione;
Visto che la predetta impresa comune KDT, nel corso dell'anno 2022,
ha lanciato i bandi «KDT JU Calls 2022»;
Considerato che nell'ambito del PNRR sono stati destinati 200Meuro
per i partenariati - Horizon Europe, tra i quali rientra KDT JU e che
il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021
assegna (tabella A) al Ministero dello sviluppo economico
200.000.000,00 euro nell'ambito della misura M4C2 - Investimento 2.2
investimenti in partenariati - Horizon Europe - del PNRR;
Considerata l'esigenza di sostenere, nell'attuale congiuntura
economica, la competitivita' di specifici ambiti territoriali o
settoriali attraverso un intervento in grado di sviluppare condizioni
favorevoli agli investimenti nella conoscenza e nell'innovazione e di
promuovere relazioni piu' strette tra la comunita' dei ricercatori e
l'industria, contribuendo a stimolare l'innovazione scientifica
tecnologica, in modo da conseguire una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva nell'Unione europea;
Considerato che le amministrazioni titolari degli interventi
adottano ogni iniziativa necessaria ad assicurare l'efficace e
corretto utilizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva
realizzazione degli interventi secondo il cronoprogramma previsto dal
PNRR, ivi compreso il puntuale raggiungimento dei relativi traguardi
e obiettivi;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, di destinare euro
20.000.000,00, per sostenere le progettualita' delle imprese italiane
selezionate nelle summenzionate call emanate nel corso del 2022
dall'impresa comune KDT, a valere sulle risorse PNRR - Partenariati -
Horizon Europe;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti
definizioni:
a) «Centro di ricerca»: impresa con personalita' giuridica
autonoma che svolge attivita' di ricerca di base, di ricerca
industriale o di sviluppo sperimentale, non rientrante nella
definizione di organismo di ricerca;
b) «collaborazione effettiva»: la collaborazione tra almeno due
soggetti indipendenti, ossia che non si trovino nelle condizioni di
cui all'art. 2359 del codice civile o che non siano partecipate,
anche cumulativamente o per via indiretta, per almeno il 25 per
cento, da medesimi altri soggetti, finalizzata allo scambio di
conoscenze o di tecnologie, o al conseguimento di un obiettivo comune
basato sulla divisione del lavoro, nella quale i soggetti definiscono
di comune accordo la portata del progetto di collaborazione,
contribuiscono alla sua attuazione e ne condividono i rischi e i
risultati;
c) «Componente»: elemento costitutivo o parte del PNRR che
riflette riforme e priorita' di investimento correlate ad un'area di
intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attivita', allo scopo
di affrontare sfide specifiche e che si articola in una o piu'
misure;
d) «D.M. 24 marzo 2022»: decreto del Ministro dello sviluppo
economico del 24 marzo 2022, concernente i bandi «KDT JU Calls 2021»
in ambito del PNRR, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27
aprile 2022;
e) «istituzioni UE»: qualsiasi organismo, istituzione o impresa
comune che opera a livello centralizzato per l'Unione europea;
f) «KDT JU»: Key digital technologies joint undertaking - Impresa
comune «Tecnologie digitali fondamentali»;
g) «Marchio di eccellenza»: marchio di qualita' attribuito alle
proposte progettuali presentate a valere sul programma quadro di
ricerca e innovazione «Orizzonte Europa», che hanno superato tutte le
soglie di valutazione stabilite nel programma, ma non hanno potuto
essere finanziate a causa della dotazione di bilancio insufficiente e
che, tuttavia, potrebbero beneficiare del sostegno, a titolo di altre
fonti, di finanziamento dell'Unione europea o nazionali;
h) «Milestone»: traguardo qualitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale;
i) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
l) «Missione»: risposta, organizzata secondo macro-obiettivi
generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economico-sociali
che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in componenti.
Le sei Missioni del Piano rappresentano aree «tematiche» strutturali
di intervento (digitalizzazione, innovazione, competitivita' e
cultura; rivoluzione verde e transizione ecologica; infrastrutture
per una mobilita' sostenibile; istruzione e ricerca; inclusione e
coesione; salute);
m) «Misura del PNRR»: specifici investimenti e/o riforme previste
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza realizzati attraverso
l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
n) «NextGenerationEU»: strumento temporaneo per la ripresa da
oltre 800 miliardi di euro, che ha lo scopo di contribuire a riparare
i danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia di
coronavirus per creare un'Europa post COVID-19 piu' verde, digitale,
resiliente e adeguata alle sfide presenti e future;
o) «Organismo di ricerca»: un'entita' (ad esempio, universita' o
istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di
tecnologia, intermediari dell'innovazione, entita' collaborative
reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo
status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o
fonte di finanziamento, la cui finalita' principale consiste nello
svolgere in maniera indipendente attivita' di ricerca fondamentale,
di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire
un'ampia diffusione dei risultati di tali attivita' mediante
l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze.
Qualora tale entita' svolga anche attivita' economiche, il
finanziamento, i costi e i ricavi di tali attivita' economiche devono
formare oggetto di contabilita' separata. Le imprese in grado di
esercitare un'influenza decisiva su tale entita', ad esempio in
qualita' di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso
preferenziale ai risultati generati;
p) «Orizzonte Europa»: il programma quadro di ricerca e
innovazione di cui al regolamento (UE) 2021/695;
q) «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)»: Piano
nazionale di ripresa e resilienza presentato alla Commissione europea
ai sensi dell'art. 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241;
r) «PMI»: le piccole e medie imprese, come definite dall'allegato
1 del regolamento GBER;
s) «Principio "DNSH"»: il principio «non arrecare un danno
significativo», definito all'art. 17 del regolamento UE 2020/852;
tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a
tale principio ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/241;
t) «Progetti marchio di eccellenza»: i progetti di ricerca e
sviluppo delle imprese italiane presentati a valere sul programma
quadro di ricerca e innovazione «Orizzonte Europa» che hanno ricevuto
il marchio di qualita' che ne attesta il superamento di tutte le
soglie di valutazione, ma che non sono stati finanziati per mancanza
di un'adeguata copertura finanziaria;
u) «Progetto» o «Intervento»: insieme di attivita' e/o procedure
selezionato e finanziato nell'ambito di una misura del Piano e
identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP). Il
progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della
Missione e rappresenta la principale entita' del monitoraggio quale
unita' minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica,
finanziaria, procedurale e fisica;
v) «Regolamento GBER»: il regolamento (UE) 2014/651 della
Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione
degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
z) «Rendicontazione dei milestone e target»: attivita'
finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli
obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non e'
necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;
aa) «Rendicontazione delle spese»: attivita' necessaria a
comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;
bb) «Ricerca industriale»: la ricerca pianificata o le indagini
critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacita' da
utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per
apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi
esistenti. Essa comprende la creazione di componenti di sistemi
complessi e puo' includere la costruzione di prototipi in ambiente di
laboratorio o in ambiente dotato di interfacce di simulazione verso
sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se cio' e'
necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini
della convalida di tecnologie generiche;
cc) «Sviluppo sperimentale»: l'acquisizione, la combinazione, la
strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacita' esistenti di
natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo
scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati.
Rientrano in questa definizione anche altre attivita' destinate alla
definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di
nuovi prodotti, processi o servizi. Rientrano nello sviluppo
sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la
realizzazione di prodotti pilota, test e convalida di prodotti,
processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che
riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario
e' l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi
e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo
sperimentale puo' quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di
un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che e'
necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di
fabbricazione e' troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini
di dimostrazione e di convalida. Lo sviluppo sperimentale non
comprende tuttavia le modifiche di routine o le modifiche periodiche
apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione
e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche quando tali
modifiche rappresentino miglioramenti;
dd) «Target»: traguardo quantitativo da raggiungere tramite una
determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che
rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello
nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;
ee) «Tecnologie abilitanti fondamentali»: le tecnologie del
programma «Orizzonte 2020» (programma quadro di ricerca e innovazione
di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2011)808
definitivo del 30 novembre 2011) riportate nell'allegato n. 1 al
presente decreto, caratterizzate da un'alta intensita' di conoscenza
e associate a un'elevata intensita' di ricerca e sviluppo, a cicli di
innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di
lavoro altamente qualificati.