Art. 3
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente
decreto i seguenti soggetti:
a) le imprese che esercitano le attivita' di cui all'art. 2195
del codice civile, numeri 1) e 3), ivi comprese le imprese artigiane
di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
b) le imprese agro-industriali che svolgono prevalentemente
attivita' industriale;
c) le imprese che esercitano le attivita' ausiliarie di cui al n.
5) dell'art. 2195 del codice civile, in favore delle imprese di cui
alle lettere a) e b);
d) i centri di ricerca.
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare progetti anche
congiuntamente tra loro o con organismi di ricerca, mediante
l'utilizzo del contratto di rete o altre forme contrattuali di
collaborazione, quali a titolo esemplificativo il consorzio e
l'accordo di partenariato, che abbiano i contenuti indicati nell'art.
3, comma 2 del decreto ministeriale 24 marzo 2022, cui si fa espresso
rinvio.
3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della
domanda devono:
a) essere regolarmente costituiti in forma societaria ed iscritti
nel registro delle imprese. I soggetti non residenti nel territorio
italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello
Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle
imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla
data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori
requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata,
pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima
erogazione dell'agevolazione, la disponibilita' di almeno un'unita'
locale nel territorio nazionale;
b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non
essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure
concorsuali;
c) trovarsi in regime di contabilita' ordinaria e disporre di
almeno due bilanci approvati;
d) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e,
successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato,
gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione europea;
e) essere in regola con la restituzione di somme dovute in
relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal
Ministero;
f) non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in
difficolta', cosi' come individuata nel regolamento GBER.
4. Alla data di presentazione della domanda, gli organismi di
ricerca devono possedere, ove compatibili in ragione della loro forma
giuridica, i requisiti previsti dal comma precedente, ad eccezione di
quello di cui alla lettera c).
5. Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni i soggetti
sopraindicati ai commi 1 e 2 del presente articolo:
a) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di
presentazione della proposta progettuale, siano stati condannati, con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai
sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che
costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi
della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture vigente alla data di presentazione della proposta
progettuale;
b) nei cui confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva
di cui all'art. 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8
giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni.