Art. 5
Agevolazioni concedibili
1. Le agevolazioni sono concesse, nei limiti delle intensita'
massime di aiuto e delle soglie di notifica individuali stabilite,
rispettivamente, dagli articoli 25, 25-bis, 25-quater e 4 del
regolamento GBER nella forma del contributo diretto alla spesa ed in
raccordo con ciascun intervento emanato dalle istituzioni UE, per una
percentuale nominale dei costi e delle spese ammissibili articolata
come segue:
a) per i bandi di Innovation actions (general):
a.1) 20 per cento per le imprese di grandi dimensioni;
a.2) 30 per cento per le PMI;
a.3) 35 per cento per universita', centri di ricerca e
organismi di ricerca;
b) per i bandi di Innovation actions (focus topic):
b.1) 25 per cento per le imprese di grandi dimensioni;
b.2) 35 per cento per le PMI;
b.3) 35 per cento per universita', centri di ricerca e
organismi di ricerca.
2. Per i progetti marchio di eccellenza il contributo diretto alla
spesa puo' essere aumentato, per ogni tipologia di soggetto
beneficiario, fino a concorrenza della corrispondente quota
complessiva data dalla sommatoria della quota UE e della quota
nazionale, fermo restando che il finanziamento pubblico totale
previsto per ciascun progetto di ricerca e sviluppo non supera
comunque il tasso di finanziamento stabilito per tale progetto di
ricerca e sviluppo nell'ambito delle norme del programma Orizzonte
Europa.
3. L'ammontare delle agevolazioni e' rideterminato al momento
dell'erogazione a saldo e non puo' essere superiore a quanto previsto
nel decreto di concessione.
4. Le agevolazioni concesse in relazione ai progetti di ricerca e
sviluppo di cui al presente decreto non sono cumulabili, con
riferimento alle medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che
si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'art. 108
del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai
sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune
categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle
concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della
Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
agli aiuti «de minimis».
5. I termini e le modalita' per la presentazione delle domande di
agevolazione sono definite dal Ministero con successivo provvedimento
direttoriale congiunto della Direzione generale per le tecnologie
delle comunicazioni e la sicurezza informatica (DGTCSI) e della
Direzione generale per gli incentivi alle imprese (DGIAI).
6. Con il provvedimento di cui al comma 5, sono altresi' definite
le condizioni, i criteri di valutazione, i punteggi massimi e le
soglie minime per la valutazione delle domande di agevolazione, le
modalita' di concessione delle agevolazioni, gli indicatori di
impatto dell'intervento e i valori obiettivo di cui all'art. 25,
comma 4 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le modalita' di
presentazione delle domande di erogazione, i criteri per la
determinazione e la rendicontazione dei costi ammissibili, gli oneri
informativi a carico delle imprese, nonche' gli eventuali ulteriori
elementi utili a definire la corretta attuazione dell'intervento
agevolativo.