Art. 6
Disposizioni attuative
1. Per gli adempimenti amministrativi riguardanti l'istruttoria
delle domande, la concessione, l'erogazione e il controllo delle
agevolazioni, il Ministero puo' avvalersi, sulla base di apposita
convenzione e come previsto all'art. 19, comma 5 del decreto-legge 1°
luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2009, n. 102, di societa' in house, ovvero di societa' o enti
in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di
terzieta' scelti, sulla base di un'apposita gara, secondo le
modalita' e le procedure di cui al decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50.
2. Per gli adempimenti tecnici, il Ministero puo' avvalersi dei
competenti esperti in innovazione tecnologica iscritti all'albo
istituito con decreto del Ministro delle attivita' produttive 7
aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 4 luglio 2006, n. 153, e rinnovato con decreto del
Ministero dello sviluppo economico 7 ottobre 2015, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 3 dicembre 2015, n.
282.
3. Per informare il pubblico sul sostegno ricevuto nell'ambito
dell'iniziativa «NextGenerationEU» dell'Unione europea, tutte le
azioni di informazione e comunicazione riferite agli interventi
finanziati all'interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza
devono riportare almeno l'emblema istituzionale dell'Unione Europea
nonche', ove possibile, il riferimento all'iniziativa
NextGenerationEU. Nello specifico il soggetto beneficiario dovra':
a) mostrare correttamente e in modo visibile in tutte le
attivita' di comunicazione a livello di progetto l'emblema dell'UE
con un'appropriata dichiarazione di finanziamento che reciti
«finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU»;
b) mostrare l'emblema dell'Unione europea, quando esso viene
mostrato in associazione con un altro logo, almeno con lo stesso
risalto e visibilita' degli altri loghi. L'emblema deve rimanere
distinto e separato e non puo' essere modificato con l'aggiunta di
altri segni visivi, marchi o testi. Oltre all'emblema, nessun'altra
identita' visiva o logo puo' essere utilizzata per evidenziare il
sostegno dell'UE.
4. Con il provvedimento di cui all'art. 5, comma 5, sono fornite
specificazioni sulle modalita' di verifica da parte del soggetto
beneficiario per quanto concerne:
a) gli adempimenti connessi agli obblighi di rilevazione e
imputazione dei dati nel sistema informativo adottato ai sensi
dell'art. 1, comma 1043 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e nel
rispetto dell'art. 22, paragrafo 2, lettera d) del regolamento (UE)
2021/241 e gli ulteriori adempimenti per finalita' di monitoraggio
previste dalle norme europee o nazionali, ai fini del monitoraggio
sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dei progetti,
nonche' la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati
sotto la voce: «M4C2 - Investimento 2.2 Partenariati per la ricerca e
l'innovazione - Orizzonte Europa», valorizzando il numero di imprese
finanziate indicandone la dimensione e il numero di ricercatori
coinvolti per genere ed eta';
b) il rispetto delle misure adeguate per la sana gestione
finanziaria secondo quanto disciplinato nel regolamento finanziario
(UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del regolamento (UE) 2021/241,
in particolare in materia di prevenzione, identificazione e rettifica
dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di
recupero e restituzione dei Fondi che sono stati indebitamente
assegnati, nonche' di garantire l'assenza del c.d. doppio
finanziamento ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE) 2021/241;
c) gli adempimenti connessi alla rendicontazione della spesa nel
rispetto del piano finanziario e cronogramma di spesa approvato e dei
milestone e target connessi all'attuazione della misura in oggetto,
nel rispetto del cronogramma previsto dal PNRR;
d) gli obblighi connessi all'utilizzo di un conto corrente
dedicato necessario per l'erogazione dei pagamenti, o all'adozione di
un'apposita codificazione contabile e informatizzata per tutte le
transazioni relative al progetto per assicurare la tracciabilita'
dell'utilizzo delle risorse del PNRR;
e) gli adempimenti connessi al rispetto del principio DNSH, ai
sensi dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852, al principio del
contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), al
principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e
valorizzazione dei giovani;
f) gli obblighi di conservazione, nel rispetto anche di quanto
previsto dall'art. 9, comma 4 del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77, della documentazione progettuale, che, nelle diverse fasi di
controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del
PNRR, dovra' essere messa prontamente a disposizione su richiesta del
Ministero dello sviluppo economico, del servizio centrale per il
PNRR, dell'Unita' di audit, della Commissione europea, dell'OLAF,
della Corte dei conti europea, della Procura europea e delle
competenti autorita' giudiziarie nazionali, autorizzando la
Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i
diritti di cui all'art. 129, paragrafo 1 del regolamento finanziario
(UE; Euratom) 1046/2018;
g) le ulteriori disposizioni operative volte ad assicurare il
rispetto delle disposizioni nazionali ed europee di riferimento.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente
decreto, si rinvia a quanto disposto dal decreto ministeriale 24
marzo 2022.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 26 agosto 2022
Il Ministro: Giorgetti
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo
economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e del turismo, n. 1033