Art. 2 Soggetti destinatari 1. Le risorse di cui all'art. 1 sono destinate alle regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominate province autonome, per finanziare interventi e progetti aggiuntivi rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti pubblici e privati, negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, comma 2. 2. A tal fine a ciascuna regione o provincia autonoma e' attribuita una quota di risorse secondo il riparto di cui alla Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale residente al 1° gennaio 2022, secondo i dati Istat.