Art. 2 
 
                        Soggetti destinatari 
 
  1. Le risorse di cui all'art.  1  sono  destinate  alle  regioni  e
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano,  di  seguito  denominate
province autonome, per finanziare interventi  e  progetti  aggiuntivi
rispetto alla programmazione regionale, attuati da soggetti  pubblici
e privati, negli ambiti di intervento di cui all'art. 4, comma 2. 
  2. A tal fine a ciascuna regione o provincia autonoma e' attribuita
una quota di risorse secondo il riparto di cui alla  Tabella  1,  che
costituisce parte integrante del presente  decreto,  calcolata  sulla
base della quota di popolazione regionale  residente  al  1°  gennaio
2022, secondo i dati Istat.