Art. 3 Riparto delle risorse del Fondo 1. Ciascuna regione o provincia autonoma e' destinataria del finanziamento previa richiesta accompagnata da un atto di programmazione regionale degli interventi, redatto secondo le modalita' di cui all'art. 6 ed in base alle finalita' previste dall'art. 4 in coerenza con i bisogni e le peculiarita' del territorio, nonche' dalla copia della delibera di giunta di cui all'art. 6, comma 2. 2. Ciascuna regione o provincia autonoma provvede al riparto della quota di risorse assegnata ai soggetti beneficiari, per finanziare iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico negli ambiti di cui all'art. 4. 3. E' prevista, in ogni caso, la possibilita' di rimodulare il riparto in base ai contributi effettivamente concessi, al fine di evitare residui finanziari.