Art. 3 
 
                   Riparto delle risorse del Fondo 
 
  1. Ciascuna  regione  o  provincia  autonoma  e'  destinataria  del
finanziamento  previa  richiesta   accompagnata   da   un   atto   di
programmazione  regionale  degli  interventi,  redatto   secondo   le
modalita' di cui all'art.  6  ed  in  base  alle  finalita'  previste
dall'art.  4  in  coerenza  con  i  bisogni  e  le  peculiarita'  del
territorio, nonche' dalla copia  della  delibera  di  giunta  di  cui
all'art. 6, comma 2. 
  2. Ciascuna regione o provincia autonoma provvede al riparto  della
quota di risorse assegnata ai soggetti  beneficiari,  per  finanziare
iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico
negli ambiti di cui all'art. 4. 
  3. E' prevista, in ogni caso,  la  possibilita'  di  rimodulare  il
riparto in base ai contributi effettivamente  concessi,  al  fine  di
evitare residui finanziari.