Art. 4 
 
               Finalita' e criteri per l'utilizzazione 
                       delle risorse del Fondo 
 
  1. La  programmazione  regionale  e'  redatta  nel  rispetto  delle
finalita' e degli elementi qualificanti di cui al presente  articolo.
L'attuazione dei progetti e' volta alla promozione  del  benessere  e
della qualita' della vita delle persone con  disturbo  dello  spettro
autistico, assistite in un contesto piu' ampio di inclusione sociale. 
  2. Le regioni e le province autonome, sentite le  autonomie  locali
nel rispetto dei modelli  organizzativi  regionali,  individuano  nel
dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti  tipologie
di azioni finanziabili: 
    a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti  dalle  linee
guida  sul  trattamento  dei   disturbi   dello   spettro   autistico
dell'Istituto   superiore   di   sanita',   anche   tramite   voucher
sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni; 
    b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori
e all'eta'  di  transizione  fino  ai  ventuno  anni,  anche  tramite
voucher; 
    c) progetti volti a prestare assistenza agli enti  locali,  anche
associati  tra  loro,  per  sostenere  l'attivita'  scolastica  delle
persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto
terapeutico individualizzato e del PEI; 
    d)  progetti  finalizzati  a  percorsi  di  socializzazione   con
attivita' in ambiente esterno (gruppi di cammino, attivita' musicale,
attivita' sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento; 
    e) progetti che  si  rivolgono  al  terzo  settore  per  favorire
attraverso  attivita'  sociali  (sport,  tempo  ricreativo,   mostre)
l'inclusione; 
    f) progetti sperimentali volti alla formazione  e  all'inclusione
lavorativa; 
    g) interventi volti alla  formazione  dei  nuclei  familiari  che
assistono persone con disturbo dello spettro autistico; 
    h) progetti  sperimentali  di  residenzialita'  e  per  l'abitare
supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla  qualita'
della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. 
  3. Le  regioni  e  le  province  autonome  provvedono  ad  adottare
procedure semplificate per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di
cui al comma 2, al fine di garantirne una celere fruibilita'.