Art. 4 Finalita' e criteri per l'utilizzazione delle risorse del Fondo 1. La programmazione regionale e' redatta nel rispetto delle finalita' e degli elementi qualificanti di cui al presente articolo. L'attuazione dei progetti e' volta alla promozione del benessere e della qualita' della vita delle persone con disturbo dello spettro autistico, assistite in un contesto piu' ampio di inclusione sociale. 2. Le regioni e le province autonome, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: a) interventi di assistenza sociosanitaria previsti dalle linee guida sul trattamento dei disturbi dello spettro autistico dell'Istituto superiore di sanita', anche tramite voucher sociosanitari da utilizzare per acquistare prestazioni; b) percorsi di assistenza alla socializzazione dedicati ai minori e all'eta' di transizione fino ai ventuno anni, anche tramite voucher; c) progetti volti a prestare assistenza agli enti locali, anche associati tra loro, per sostenere l'attivita' scolastica delle persone con disturbi dello spettro autistico nell'ambito del progetto terapeutico individualizzato e del PEI; d) progetti finalizzati a percorsi di socializzazione con attivita' in ambiente esterno (gruppi di cammino, attivita' musicale, attivita' sportiva) dedicati agli adulti ad alto funzionamento; e) progetti che si rivolgono al terzo settore per favorire attraverso attivita' sociali (sport, tempo ricreativo, mostre) l'inclusione; f) progetti sperimentali volti alla formazione e all'inclusione lavorativa; g) interventi volti alla formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbo dello spettro autistico; h) progetti sperimentali di residenzialita' e per l'abitare supportato finalizzati alla promozione del benessere e alla qualita' della vita delle persone con disturbi dello spettro autistico. 3. Le regioni e le province autonome provvedono ad adottare procedure semplificate per l'accesso ai servizi e alle prestazioni di cui al comma 2, al fine di garantirne una celere fruibilita'.