Art. 6 Trasferimento delle risorse 1. Il trasferimento delle risorse spettanti a ciascuna regione o provincia autonoma viene disposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo gli importi indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, a seguito di specifica richiesta contenente le indicazioni di cui all'allegato (Allegato A). 2. A tal fine ciascuna regione o provincia autonoma adotta una delibera di giunta, sentite le autonomie locali nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, in cui siano indicati: a) la tipologia di interventi che si intendono attuare, anche evidenziando come tali interventi si coniugano/si inseriscono con il progetto individuale di cui all'art. 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali); b) il riparto delle somme destinate a ciascuna tipologia; c) i soggetti interessati (comuni, enti del terzo settore, etc.); d) le modalita' di attuazione e il relativo cronoprogramma; e) i benefici attesi, con l'indicazione delle platee di beneficiari stimati; f) le risorse destinate a interventi gia' previsti dalla programmazione regionale. 3. La richiesta di cui al comma 1, corredata da copia della delibera di giunta di cui al comma 2, deve essere inviata in formato elettronico all'indirizzo di posta elettronica certificata: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, all'erogazione delle risorse destinate a ciascuna regione o provincia autonoma, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 4. 5. Le risorse destinate alle regioni e alle province autonome che non inviano la richiesta di cui ai commi 1 e 2 entro il termine di cui al medesimo comma 3 restano nella disponibilita' dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', che procede alla ripartizione alle restanti regioni secondo il criterio di cui all'art. 2, comma 2. 6. Le regioni e le province autonome provvedono quindi all'erogazione delle risorse necessarie all'attuazione degli interventi secondo le modalita' stabilite con propria delibera. 7. L'erogazione delle risorse per l'annualita' 2023 e' condizionata alla verifica della documentazione trasmessa ai sensi dell'art. 7, comma 2 dalle regioni e dalle province autonome.