Art. 7 Monitoraggio 1. Al fine di verificare l'efficace gestione delle risorse di cui all'art. 1 e la corretta destinazione delle stesse al perseguimento delle finalita' di cui al presente decreto, anche alla luce del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, oltre al rispetto di quanto disposto dall'art. 3, le regioni e le province autonome comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', le informazioni necessarie al monitoraggio dello stato del procedimento degli interventi finanziati e della effettiva realizzazione degli stessi. 2. Ciascuna regione o provincia autonoma, entro nove mesi dal trasferimento delle risorse assegnate, trasmette: a) l'elenco dei singoli interventi oggetto del finanziamento recante il relativo costo e cronoprogramma; b) l'indicazione dei soggetti responsabili dell'attuazione; c) la tempistica di conclusione delle attivita'; d) le modalita' di verifica delle attivita' progettuali adottate dalla regione. 3. In caso di rinunce, revoche ed economie delle risorse assegnate, le regioni e le province autonome, dandone comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', possono riassegnarle.