Art. 8 Rendicontazione 1. Alla conclusione delle attivita', le regioni e le province autonome rendicontano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' circa l'utilizzo delle risorse assegnate. 2. Ciascuna regione o provincia autonoma trasmette all'UPFPD, entro sei mesi dalla conclusione degli interventi, una relazione di rendicontazione finale che contenga i seguenti elementi: a) l'importo effettivamente erogato ai soggetti attuatori ed eventuali rimodulazioni effettuate a seguito di rinunce, revoche o economie, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3; b) il numero degli interventi realizzati e i risultati conseguiti; c) l'indicazione del costo finale di ogni singolo intervento con le relative voci di spesa. 3. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', nell'ambito della funzione di vigilanza, provvede al recupero delle risorse erogate in caso di mancata realizzazione dell'intervento previsto. 4. Le regioni e le province autonome provvedono alla restituzione delle risorse a qualunque titolo non utilizzate per le finalita' di cui al presente decreto secondo le istruzioni comunicate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 29 luglio 2022 Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando Registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2297