Art. 4 Siti orfani da riqualificare e specifici interventi oggetto di finanziamento 1. L'allegato 2 al presente decreto reca l'elenco dei siti orfani in tutte le 21 regioni e province autonome e i relativi interventi oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all'art. 3, comma 2. 2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare in ogni sito orfano sono stati individuati, su istanza di finanziamento dei soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022. 3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati in modo da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei siti orfani e pertanto contribuiscono a ridurre l'occupazione del terreno e a migliorare il risanamento urbano. In particolare, la tipologia di interventi previsti - messa in sicurezza di emergenza, piano di caratterizzazione, analisi di rischio, messa in sicurezza permanente, messa in sicurezza operativa, progetto operativo di bonifica - e le matrici ambientali oggetto degli interventi - quali suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito - sono coerenti con il target della rivitalizzazione della superficie di suolo dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e sanitario e promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.