Art. 4 
 
         Siti orfani da riqualificare e specifici interventi 
                      oggetto di finanziamento 
 
  1. L'allegato 2 al presente decreto reca l'elenco dei  siti  orfani
in tutte le 21 regioni e province autonome e  i  relativi  interventi
oggetto di finanziamento mediante le risorse di cui all'art. 3, comma
2. 
  2. I siti orfani e gli interventi specifici da effettuare  in  ogni
sito orfano sono stati individuati, su istanza di  finanziamento  dei
soggetti attuatori, sulla base della check-list di cui al decreto del
direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e  delle
risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n.  15  del
2022. 
  3. Gli interventi di cui al comma 1 sono stati concertati  in  modo
da risultare coerenti con il target di riqualificazione del suolo dei
siti orfani e pertanto contribuiscono  a  ridurre  l'occupazione  del
terreno e a migliorare il  risanamento  urbano.  In  particolare,  la
tipologia di interventi previsti - messa in sicurezza  di  emergenza,
piano di caratterizzazione, analisi di rischio,  messa  in  sicurezza
permanente, messa  in  sicurezza  operativa,  progetto  operativo  di
bonifica - e le matrici ambientali oggetto degli interventi  -  quali
suolo e acque sotterranee se funzionali al riutilizzo del sito - sono
coerenti con il target della  rivitalizzazione  della  superficie  di
suolo dei siti orfani, riducendo l'impatto ambientale e  sanitario  e
promuovendo al contempo il possibile riutilizzo di tali aree.