Art. 5 
 
    Raggiungimento del target della misura M2C4, investimento 3.4 
 
  1. Gli  interventi  elencati  all'allegato  2  sono  funzionali  al
conseguimento del target EU  M2C4-25  «Riqualificare  almeno  il  70%
della superficie del suolo dei siti orfani». 
  2. Il target EU M2C4-25 e' raggiunto quando  almeno  il  70%  della
somma di tutte  le  superfici  di  suolo,  oggetto  degli  interventi
finanziati indicati all'allegato 2 e sue eventuali modifiche ai sensi
dell'art. 12, e' stata riqualificata. 
  3. Ciascun intervento contribuisce al raggiungimento del target  EU
M2C4-25  in  ragione  della  superficie  di  suolo  riqualificata   e
determinata secondo una delle seguenti modalita': 
    a) provvedimento dell'Autorita' competente ai sensi del titolo V,
parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del  2006,  che  accerti
che il sito non e' contaminato  ai  sensi  dell'art.  240,  comma  1,
lettera f), del medesimo decreto legislativo. In tal  caso,  il  sito
orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per l'intera sua superficie; 
    b) certificazione rilasciata dall'Autorita' competente  ai  sensi
dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del  2006.  In
tal caso, il sito  orfano  contribuisce  al  target  EU  M2C4-25  per
l'intera sua superficie; 
    c)   relazione   dell'Agenzia   regionale   per   la   protezione
dell'ambiente o  di  un  tecnico  abilitato,  nominato  dal  soggetto
attuatore  o  dal  soggetto  attuatore  esterno,  che  asseveri   gli
interventi eseguiti e  la  percentuale  di  suolo  riqualificata,  in
conformita'  al  progetto  approvato,  anche  tenendo   conto   delle
attivita' di verifica prescritte dall'Autorita' competente in sede di
approvazione del progetto ai sensi dell'art.  242,  comma  7,  ultimo
capoverso, del decreto legislativo n. 152 del 2006. In tal  caso,  il
sito orfano contribuisce al target EU M2C4-25 per la sola  superficie
oggetto di asseverazione; 
    d) relazione  finale  da  parte  dell'Agenzia  regionale  per  la
protezione  dell'ambiente,  territorialmente  competente,  ai   sensi
dell'art. 242-bis, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del  2006.
In tal caso, il sito orfano contribuisce al  target  EU  M2C4-25  per
l'intera sua superficie; 
    e) certificazione a stralcio rilasciata dall'Autorita' competente
ai sensi dell'art. 248, comma 2, del decreto legislativo n.  152  del
2006. In tal caso, il sito orfano contribuisce al target  EU  M2C4-25
per la superficie corrispondente allo stralcio progettuale. 
  4. Ai fini del calcolo del target finale sul  territorio  nazionale
ogni regione e provincia autonoma garantisce il  completamento  degli
interventi in misura pari ad almeno il 70% della somma  di  tutte  le
superfici  di  suolo  interessate  dagli  interventi  finanziati  per
ciascuna regione o provincia autonoma.