Art. 7 Accordi per l'attuazione degli interventi 1. Con uno o piu' accordi sottoscritti tra il Ministero della transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali soggetti attuatori esterni, sono disciplinate le modalita' di attuazione e la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli interventi degli interventi da realizzare, rispetto all'elenco dei siti orfani di cui all'allegato 2. 2. Gli accordi contengono almeno i seguenti elementi: a) i dati anagrafici e identificativi dei soggetti attuatori e degli eventuali soggetti attuatori esterni, i relativi obblighi, nonche' l'indicazione del referente di intervento e dei dati anagrafici e identificativi dello stesso; b) le responsabilita' condivise in merito agli adempimenti previsti per la corretta alimentazione dei sistemi informativi di monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati; c) il CUP degli interventi; d) le modalita' di erogazione delle risorse e della documentazione a supporto; e) le spese ammissibili tenendo conto delle finalita' previste dagli interventi, della normativa nazionale ed eurounitaria, della vigente disciplina in materia di contratti pubblici e di quanto ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22; f) i sistemi di monitoraggio, rendicontazione e controllo previsti per l'attuazione del PNRR; g) gli impegni delle parti; h) il cronoprogramma, procedurale e di spesa, delle azioni, nonche' la durata e i termini di realizzazione dei progetti; i) gli obiettivi intermedi di ciascun intervento per il monitoraggio in itinere del corretto avanzamento dell'esecuzione degli interventi e piu' in generale della M2C4 del PNRR; l) le azioni correttive necessarie per il raggiungimento dell'obiettivo della misura M2C4 del PNRR, anche mediante la sostituzione del target attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui al decreto del direttore generale della ex Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021, e successive modificazioni, fermo restando il totale delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3; m) le cause di revoca, parziale o totale, dei finanziamenti, anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, incluso il mancato rispetto dei criteri e degli impegni di cui al decreto del direttore generale della Direzione uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche del Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022; n) le modalita', di gestione e rendicontazione delle somme impegnate e non totalmente o parzialmente liquidate in caso di intervenuta cessazione dello stato di sito orfano ovvero di modifica/integrazione dell'allegato 2 al presente decreto; o) le modalita' per la ripetizione delle spese sostenute per gli interventi nel rispetto del principio chi inquina paga e di quanto previsto dall'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006; p) la previsione di dichiarazione di aderenza al principio DNSH negli atti di rendicontazione; q) ogni altra disposizione, principio, istruzione, linea guida, circolare, prevista per l'attuazione del PNRR. 3. Nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il coinvolgimento di soggetti attuatori esterni per la realizzazione operativa degli interventi, gli accordi contengono altresi' la puntuale descrizione delle attivita' delegate, delle tempistiche, dei reciproci obblighi in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e delle spese, conseguimento di target e/o milestone associate alla misura, modalita' di trasferimento delle risorse a fronte delle spese sostenute. Il soggetto attuatore, svolge, nei confronti dei soggetti attuatori esterni, le attivita' di indirizzo, coordinamento e supporto, nonche' quelle di validazione delle attivita' svolte e di verifica dei giustificativi di spesa prodotti.