Art. 7 
 
              Accordi per l'attuazione degli interventi 
 
  1. Con uno o piu'  accordi  sottoscritti  tra  il  Ministero  della
transizione ecologica, i soggetti attuatori e gli eventuali  soggetti
attuatori esterni, sono disciplinate le modalita' di attuazione e  la
ripartizione delle  risorse  finanziarie  tra  gli  interventi  degli
interventi da realizzare, rispetto all'elenco dei siti orfani di  cui
all'allegato 2. 
  2. Gli accordi contengono almeno i seguenti elementi: 
    a) i dati anagrafici e identificativi dei  soggetti  attuatori  e
degli eventuali soggetti  attuatori  esterni,  i  relativi  obblighi,
nonche'  l'indicazione  del  referente  di  intervento  e  dei   dati
anagrafici e identificativi dello stesso; 
    b)  le  responsabilita'  condivise  in  merito  agli  adempimenti
previsti per la corretta alimentazione  dei  sistemi  informativi  di
monitoraggio, rendicontazione e trasmissione dei dati; 
    c) il CUP degli interventi; 
    d)  le  modalita'   di   erogazione   delle   risorse   e   della
documentazione a supporto; 
    e) le spese ammissibili tenendo conto  delle  finalita'  previste
dagli interventi, della normativa nazionale  ed  eurounitaria,  della
vigente disciplina in materia  di  contratti  pubblici  e  di  quanto
ritenuto ammissibile dal decreto del Presidente  della  Repubblica  5
febbraio 2018, n. 22; 
    f)  i  sistemi  di  monitoraggio,  rendicontazione  e   controllo
previsti per l'attuazione del PNRR; 
    g) gli impegni delle parti; 
    h) il cronoprogramma,  procedurale  e  di  spesa,  delle  azioni,
nonche' la durata e i termini di realizzazione dei progetti; 
    i)  gli  obiettivi  intermedi  di  ciascun  intervento   per   il
monitoraggio in  itinere  del  corretto  avanzamento  dell'esecuzione
degli interventi e piu' in generale della M2C4 del PNRR; 
    l)  le  azioni  correttive  necessarie  per   il   raggiungimento
dell'obiettivo  della  misura  M2C4  del  PNRR,  anche  mediante   la
sostituzione del target attingendo dall'elenco dei siti orfani di cui
al  decreto  del  direttore  generale  della  ex  Direzione  per   il
risanamento ambientale del Ministero della transizione  ecologica  n.
222 del 2021, e successive modificazioni, fermo  restando  il  totale
delle risorse assegnate ai sensi dell'art. 3; 
    m) le cause di revoca,  parziale  o  totale,  dei  finanziamenti,
anche in conformita' a quanto previsto dall'art. 8, commi 4 e 5,  del
decreto-legge n. 77 del 2021, convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge n. 108 del 2021, incluso il  mancato  rispetto  dei  criteri  e
degli  impegni  di  cui  al  decreto  del  direttore  generale  della
Direzione uso sostenibile del  suolo  e  delle  risorse  idriche  del
Ministero della transizione ecologica n. 15 del 2022; 
    n) le  modalita',  di  gestione  e  rendicontazione  delle  somme
impegnate e non  totalmente  o  parzialmente  liquidate  in  caso  di
intervenuta  cessazione  dello  stato  di  sito  orfano   ovvero   di
modifica/integrazione dell'allegato 2 al presente decreto; 
    o) le modalita' per la ripetizione delle spese sostenute per  gli
interventi nel rispetto del principio chi inquina paga  e  di  quanto
previsto dall'art. 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006; 
    p) la previsione di dichiarazione di aderenza al  principio  DNSH
negli atti di rendicontazione; 
    q) ogni altra disposizione, principio, istruzione,  linea  guida,
circolare, prevista per l'attuazione del PNRR. 
  3. Nel caso in cui il soggetto attuatore preveda il  coinvolgimento
di soggetti attuatori esterni per la  realizzazione  operativa  degli
interventi, gli accordi contengono altresi' la  puntuale  descrizione
delle attivita' delegate, delle tempistiche, dei  reciproci  obblighi
in tema di verifiche, monitoraggio, rendicontazione delle procedure e
delle spese, conseguimento di target  e/o  milestone  associate  alla
misura, modalita' di trasferimento delle risorse a fronte delle spese
sostenute. Il soggetto attuatore, svolge, nei confronti dei  soggetti
attuatori  esterni,  le  attivita'  di  indirizzo,  coordinamento   e
supporto, nonche' quelle di validazione delle attivita' svolte  e  di
verifica dei giustificativi di spesa prodotti.