Art. 9 Modifiche degli accordi 1. Ai fini del raggiungimento del target della misura M2C4 del PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse stanziate e il rispetto dei termini di completamento dei progetti previsti dalla misura M2C4 del PNRR, possono essere rimodulati, su conforme preventiva intesa tra le parti degli accordi, la copertura finanziaria e i cronoprogrammi degli interventi e relative azioni (procedurali e di spesa). 2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili in ragione di revoche o economie comunque conseguite nelle varie fasi procedimentali dell'intervento potranno essere riprogrammate di intesa tra le parti degli accordi, su proposta del soggetto attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di siti orfani da realizzare nel territorio regionale e individuati dal decreto del direttore generale della Direzione per il risanamento ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del 2021 e successive modificazioni.