Art. 9 
 
                       Modifiche degli accordi 
 
  1. Ai fini del raggiungimento del  target  della  misura  M2C4  del
PNRR, fermo restando l'importo totale delle risorse  stanziate  e  il
rispetto dei termini di completamento  dei  progetti  previsti  dalla
misura  M2C4  del  PNRR,  possono  essere  rimodulati,  su   conforme
preventiva  intesa  tra  le  parti  degli   accordi,   la   copertura
finanziaria e i cronoprogrammi degli  interventi  e  relative  azioni
(procedurali e di spesa). 
  2. Le eventuali risorse che si rendano disponibili  in  ragione  di
revoche   o   economie   comunque   conseguite   nelle   varie   fasi
procedimentali  dell'intervento  potranno  essere  riprogrammate   di
intesa  tra  le  parti  degli  accordi,  su  proposta  del   soggetto
attuatore, per interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di  siti
orfani da realizzare  nel  territorio  regionale  e  individuati  dal
decreto del direttore generale della  Direzione  per  il  risanamento
ambientale del Ministero della transizione ecologica n. 222 del  2021
e successive modificazioni.