Art. 3 Soglia di gravita' 1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso, l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.