Art. 3 
 
                         Soglia di gravita' 
 
  1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si
considera grave quando comporta l'inottemperanza  ad  un  obbligo  di
pagamento di imposte o tasse per un importo che,  con  esclusione  di
sanzioni  e  interessi,  e'  pari  o  superiore  al  10%  del  valore
dell'appalto. Per gli  appalti  suddivisi  in  lotti,  la  soglia  di
gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti  per  i  quali
l'operatore  economico  concorre.  In  caso  di   subappalto   o   di
partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la  soglia
di  gravita'  riferita  al  subappaltatore  o  al   partecipante   al
raggruppamento  o  al  consorzio  e'  rapportata  al   valore   della
prestazione assunta dal singolo operatore economico.  In  ogni  caso,
l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.