Art. 3
Soglia di gravita'
1. Ai fini del presente decreto, la violazione di cui all'art. 2 si
considera grave quando comporta l'inottemperanza ad un obbligo di
pagamento di imposte o tasse per un importo che, con esclusione di
sanzioni e interessi, e' pari o superiore al 10% del valore
dell'appalto. Per gli appalti suddivisi in lotti, la soglia di
gravita' e' rapportata al valore del lotto o dei lotti per i quali
l'operatore economico concorre. In caso di subappalto o di
partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi, la soglia
di gravita' riferita al subappaltatore o al partecipante al
raggruppamento o al consorzio e' rapportata al valore della
prestazione assunta dal singolo operatore economico. In ogni caso,
l'importo della violazione non deve essere inferiore a 35.000 euro.