Art. 4
Violazioni non definitivamente accertate
1. Ai fini del presente decreto, la violazione grave di cui
all'art. 3 si considera non definitivamente accertata, e pertanto
valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici,
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano
stati tempestivamente impugnati.
2. Le violazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini
dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla
procedura d'appalto se in relazione alle stesse e' intervenuta una
pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico non
passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o sino
a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono
stati adottati provvedimenti di sospensione giurisdizionale o
amministrativa.