Art. 4 
 
              Violazioni non definitivamente accertate 
 
  1. Ai fini  del  presente  decreto,  la  violazione  grave  di  cui
all'art. 3 si considera non  definitivamente  accertata,  e  pertanto
valutabile  dalla  stazione   appaltante   per   l'esclusione   dalla
partecipazione alle procedure di affidamento di  contratti  pubblici,
quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere  all'obbligo
di pagamento e l'atto impositivo o la  cartella  di  pagamento  siano
stati tempestivamente impugnati. 
  2.  Le  violazioni  di  cui  al  comma  1  non  rilevano  ai   fini
dell'esclusione dell'operatore economico  dalla  partecipazione  alla
procedura d'appalto se in relazione alle stesse  e'  intervenuta  una
pronuncia  giurisdizionale  favorevole  all'operatore  economico  non
passata in giudicato, sino all'eventuale riforma della stessa o  sino
a che la violazione risulti definitivamente accertata, ovvero se sono
stati  adottati  provvedimenti  di  sospensione   giurisdizionale   o
amministrativa.