Art. 5 
 
             Disposizioni transitorie e di coordinamento 
 
  1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui  all'art.  81,
comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e,  comunque,
dell'operativita' della Banca dati nazionale dei contratti  pubblici,
si applicano le indicazioni operative contenute  nella  deliberazione
n. 157 del 17 febbraio 2016 dell'Autorita' nazionale anticorruzione e
successivi aggiornamenti. L'Agenzia delle entrate, su richiesta della
stazione appaltante, rilascia, relativamente ai tributi dalla  stessa
gestiti, la certificazione di  cui  al  provvedimento  del  direttore
dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2001, le cui risultanze sono
valutabili ai fini  dell'esclusione  dell'operatore  economico  dalla
partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei  criteri  di
cui al presente decreto. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 28 settembre 2022 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Franco          
Il Ministro delle infrastrutture 
  e della mobilita' sostenibili   
           Giovannini