IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,  n.
380,  recante  «Testo  unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia»; 
  Visto il decreto legislativo  11  febbraio  2010,  n.  22,  recante
«Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle
risorse geotermiche, a norma dell'art. 27, comma 28, della  legge  23
luglio 2009, n. 99»; 
  Considerato  che,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5  del  decreto
legislativo n. 22 del  2010  si  considerano  «piccole  utilizzazioni
locali» le risorse geotermiche come definite e disciplinate dall'art.
10 del medesimo decreto e che tali utilizzazioni  non  sono  soggette
alla disciplina mineraria di cui al regio decreto 29 luglio 1927,  n.
144, recante «Norme di  carattere  legislativo  per  disciplinare  la
ricerca  e  la  coltivazione  delle  miniere  nel  Regno»  ne'   alle
disposizioni di cui all'art. 826 del codice civile; 
  Considerato che l'art. 10 del decreto legislativo n.  22  del  2010
individua i limiti di potenza e  di  profondita'  dei  pozzi  per  le
piccole utilizzazioni locali, fissandoli,  rispettivamente,  a  2  MW
termici e 400 metri e che: 
    a)  il  comma  2  prevede  che  siano  da  considerarsi  «piccole
utilizzazioni locali» di calore geotermico quelle effettuate  tramite
l'installazione di sonde geotermiche  che  scambiano  calore  con  il
sottosuolo  senza  effettuare  il  prelievo  e  la  reimmissione  nel
sottosuolo di acque calde o fluidi geotermici; 
    b) il comma  3  prevede  che  «Le  autorita'  competenti  per  le
funzioni  amministrative,  comprese   le   funzioni   di   vigilanza,
riguardanti le piccole utilizzazioni locali di calore geotermico sono
le regioni o enti da esse delegate»; 
    c) il comma 5 precisa che «Le piccole utilizzazioni locali di cui
al comma 2 sono sottoposte al  rispetto  della  specifica  disciplina
emanata dalla regione  competente,  con  previsione  di  adozione  di
procedure semplificate.»; 
    d) il comma 6 prevede che  «Le  operazioni  per  lo  sfruttamento
delle piccole utilizzazioni locali possono essere vietate o limitate,
dall'autorita' competente, su aree gia'  oggetto  di  concessioni  di
coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale o  locale,
previa valutazione delle possibili interferenze»; 
    e) il  comma  7  prevede  che  «le  utilizzazioni  tramite  sonde
geotermiche sono escluse dalle procedure  regionali  di  verifica  di
assoggettabilita' ambientale»; 
  Considerato altresi' che l'art. 17, comma 1 del decreto legislativo
n.  22  del  2010  prevede  che  le  regioni,  per  la  terraferma  e
nell'ambito della propria competenza, possano  adottare  uno  o  piu'
disciplinari tipo relativamente, in particolare: 
    a) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali su aree gia'  oggetto
di titoli per la coltivazione di  risorse  geotermiche  di  interesse
nazionale o locale e/o in aree considerate inidonee allo sfruttamento
geotermico; 
    b) ai limiti e alle prescrizioni per l'esercizio delle operazioni
di sfruttamento di piccole utilizzazioni locali sottoposte alla  sola
dichiarazione di inizio attivita'; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive  2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e,   in
particolare,  l'art.  6,  comma  11,  il  quale   prevede   che   «La
comunicazione relativa alle attivita' in edilizia libera, di  cui  ai
paragrafi 11 e 12 delle linee guida adottate ai sensi  dell'art.  12,
comma 10 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 continua ad
applicarsi, alle stesse condizioni e  modalita',  agli  impianti  ivi
previsti. Le regioni e le  province  autonome  possono  estendere  il
regime della comunicazione di cui al precedente periodo  ai  progetti
di impianti alimentati da fonti rinnovabili con potenza nominale fino
a 50 kW, nonche' agli impianti fotovoltaici di  qualsivoglia  potenza
da realizzare sugli edifici, fatta salva la disciplina in materia  di
valutazione di impatto ambientale e di tutela delle risorse idriche»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del
mare e il Ministro per i beni e le attivita' culturali  10  settembre
2010,  recante  «Linee  guida  per  l'autorizzazione  degli  impianti
alimentati da fonti rinnovabili», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 18 settembre 2010 e, in particolare,  il  punto  12.7,  il
quale prevede che «I seguenti interventi sono  considerati  attivita'
ad edilizia libera e sono  realizzati  previa  comunicazione  secondo
quanto disposto dai punti 11.9 e 11.10,  anche  per  via  telematica,
dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato  all'amministrazione
comunale: 
    a) impianti idroelettrici e  geotermoelettrici  aventi  tutte  le
seguenti caratteristiche (ai sensi dell'art. 123,  comma  1,  secondo
periodo e dell'art. 6, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica n. 380 del 2001): 
      i. realizzati in edifici esistenti sempre che  non  alterino  i
volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di
uso,  non  riguardino  le  parti   strutturali   dell'edificio,   non
comportino  aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e   non
implichino incremento dei parametri urbanistici; 
      ii. aventi una capacita'  di  generazione  compatibile  con  il
regime di scambio sul posto.»; 
  Ritenuto che la sopra citata semplificazione di cui al  decreto  10
settembre  2010  possa  essere  estesa  per  analogia  agli  impianti
geotermici finalizzati al solo scambio termico con il  terreno  senza
produzione  di  energia  elettrica,  come  gli   impianti   a   sonde
geotermiche per la climatizzazione degli edifici; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame  di  Stato  e  delle  relative  prove  per
l'esercizio di  talune  professioni,  nonche'  della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Preso atto che in materia di sistemi geotermici a pompa  di  calore
sono state adottate apposite norme tecniche, le  quali  costituiscono
un valido riferimento  per  la  realizzazione  di  questo  genere  di
impianti, relativamente  agli  aspetti  tecnici  non  definiti  dalla
vigente normativa di settore: 
    a) UNI  11466:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -
requisiti per il dimensionamento e la progettazione»; 
    b) UNI  11467:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -
requisiti per l'installazione»; 
    c) UNI  11468:2012  «Sistemi  geotermici  a  pompa  di  calore  -
requisiti ambientali»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»; 
  Visto il decreto legislativo  8  novembre  2021,  n.  199,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»  e,  in  particolare,  l'art.  25,
recante «Semplificazioni per  l'installazione  di  impianti  a  fonti
rinnovabili al servizio di edifici»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali» e, in particolare,  l'art.  15,
che, nell'apportare modificazioni all'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021,  stabilisce  che  con  decreto  del  Ministro  della
transizione ecologica siano stabilite le prescrizioni per la posa  in
opera degli impianti di produzione di calore da  risorsa  geotermica,
ossia  sonde  geotermiche,  destinati   al   riscaldamento   e   alla
climatizzazione di edifici e alla produzione  di  energia  elettrica,
nonche' individuati i casi in cui si applica la procedura abilitativa
semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011
e, ancora, i casi in  cui  l'installazione  puo'  essere  considerata
attivita' in edilizia libera a condizione  che  i  predetti  impianti
abbiano una potenza inferiore a 2 MW e scambino solo energia  termica
con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola in apposite
sonde geotermiche poste a contatto con il terreno,  senza  effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo; 
  Ritenuto  di  dover  rinviare  a  un  successivo  provvedimento  la
disciplina delle prescrizioni di ordine  tecnico  relativamente  alla
posa in opera di impianti che scambiano fluidi con il  sottosuolo  in
quanto aventi caratteristiche tecniche e ambientali piu' complesse di
quelle relative agli impianti a  circuito  chiuso  e  che,  pertanto,
appare   opportuno   introdurre    preliminarmente    procedure    di
semplificazione per questi ultimi, cosi' evitando implicazioni con il
regime normativo che disciplina la tutela delle risorse  idriche  del
sottosuolo; 
  Considerato che il comma 6-ter dell'art. 25 del decreto legislativo
n. 199 del 2021, come introdotto dall'art. 15 del decreto-legge n. 17
del  2022,  rimanda  a  un  apposito  decreto  del   Ministro   della
transizione ecologica l'individuazione dei casi per cui si applica la
procedura abilitativa semplificata di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   nonche'   i   casi   in   cui
l'installazione puo' essere considerata attivita' edilizia libera,  a
condizione che tali impianti abbiano una potenza inferiore a 2  MW  e
scambino solo energia termica con il terreno e che, in considerazione
dello sviluppo tecnologico  delle  attuali  applicazioni,  oltre  che
della loro diffusione e fruibilita',  ad  oggi  tali  semplificazioni
amministrative risultano appropriate per  impianti  per  una  potenza
fino ai 100 kW; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto si applica alle piccole utilizzazioni locali
di calore  geotermico  di  cui  all'art.  10,  comma  2  del  decreto
legislativo n. 22 del 2010, realizzate  mediante  l'installazione  di
impianti di potenza inferiore a  2  MW  che  scambiano  solo  energia
termica con il terreno, utilizzando un fluido vettore che circola  in
appositi impianti posti a contatto con il terreno,  senza  effettuare
prelievi o immissione di fluidi nel sottosuolo. 
  2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 25, commi 6-bis e 6-ter,
del decreto legislativo n. 199 del 2021, stabilisce  le  prescrizioni
per la posa in opera degli impianti di cui al comma  1  destinati  al
riscaldamento e alla climatizzazione di edifici e individua i casi in
cui la realizzazione degli impianti  medesimi,  fino  a  una  potenza
termica di 100 kW, rientra nel regime dell'edilizia libera ovvero  ai
quali  si  applica  la  procedura  abilitativa  semplificata  di  cui
all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011.