Art. 2
Definizioni
1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti
definizioni:
a) «piccole utilizzazioni locali»: gli utilizzi di risorse
geotermiche di interesse locale, cosi' come definiti all'art. 10 del
decreto legislativo n. 22 del 2010;
b) «impianto a pompa di calore geotermica»: impianto tecnologico
in cui e' presente almeno una pompa di calore geotermica, cosi' come
definita alla lettera h). Sono assimilati a tale tipologia di
impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono
presenti scambiatori di calore in sola modalita' free-cooling o
free-heating geotermici;
c) «potenza termica»: potenza termica nominale della pompa di
calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni
di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto,
quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido
e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il
raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo
con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le
pompe di calore elettriche a compressione di vapore;
d) «fluido termovettore»: fluido circolante nell'impianto a
circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore;
e) «impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso»: impianti
definiti all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010,
muniti di scambiatori termici interrati (sonde geotermiche),
finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno,
comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo
e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonche' le loro
connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e
regolazione, incluse le pompe di calore (o i dispositivi di scambio
termico), posti nel locale tecnico dell'edificio servito;
f) «sonda geotermica»: dispositivo tecnologico, facente parte di
un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera
e), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido
termovettore di cui alla lettera d) in esso circolante e il terreno
con cui il dispositivo stesso e' in contatto. Ai fini del presente
decreto, le sonde geotermiche sono distinte in:
1) «sonde geotermiche orizzontali»: dispositivi installati
all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale;
2) «sonde geotermiche verticali»: dispositivi installati
all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno;
g) «test di risposta termica» o «TRT»: prova sperimentale che
permette di rilevare le proprieta' di scambio termico nel sottosuolo,
necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche;
h) «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di
trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura
piu' alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a
sonde geotermiche a circuito chiuso ed e' destinata al riscaldamento
e raffrescamento dell'edificio servito o, piu' in generale, alla
produzione di acqua calda o refrigerata;
i) «procedura abilitativa semplificata» o «PAS»: procedura
abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n.
28 del 2011;
l) «registro regionale di sistemi geotermici»: banca dati
informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e
quelli di carattere ambientale relativi agli impianti a sonde
geotermiche a circuito chiuso.