Art. 2 Definizioni 1. Agli effetti del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) «piccole utilizzazioni locali»: gli utilizzi di risorse geotermiche di interesse locale, cosi' come definiti all'art. 10 del decreto legislativo n. 22 del 2010; b) «impianto a pompa di calore geotermica»: impianto tecnologico in cui e' presente almeno una pompa di calore geotermica, cosi' come definita alla lettera h). Sono assimilati a tale tipologia di impianti quelli in cui, in alternativa alla pompa di calore, sono presenti scambiatori di calore in sola modalita' free-cooling o free-heating geotermici; c) «potenza termica»: potenza termica nominale della pompa di calore geotermica installata nell'impianto, erogata alle condizioni di riferimento previste dalle pertinenti norme tecniche di prodotto, quali la UNI EN 14511-1:2018 condizionatori, refrigeratori di liquido e pompe di calore con compressore elettrico per il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e refrigeratori per cicli di processo con compressore elettrico - parte 1: Termini e definizioni - per le pompe di calore elettriche a compressione di vapore; d) «fluido termovettore»: fluido circolante nell'impianto a circuito chiuso, impiegato per il trasporto e l'utilizzo del calore; e) «impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso»: impianti definiti all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 22 del 2010, muniti di scambiatori termici interrati (sonde geotermiche), finalizzati al prelievo o alla cessione di calore al terreno, comprensivi di tutte le tubazioni poste sotto la superficie del suolo e/o sotto l'edificio, sia orizzontali che verticali, nonche' le loro connessioni e giunzioni, i collettori e i dispositivi di chiusura e regolazione, incluse le pompe di calore (o i dispositivi di scambio termico), posti nel locale tecnico dell'edificio servito; f) «sonda geotermica»: dispositivo tecnologico, facente parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso di cui alla lettera e), progettato per attuare lo scambio termico tra il fluido termovettore di cui alla lettera d) in esso circolante e il terreno con cui il dispositivo stesso e' in contatto. Ai fini del presente decreto, le sonde geotermiche sono distinte in: 1) «sonde geotermiche orizzontali»: dispositivi installati all'interno di scavi a sviluppo prevalentemente orizzontale; 2) «sonde geotermiche verticali»: dispositivi installati all'interno di pozzi verticali appositamente realizzati nel terreno; g) «test di risposta termica» o «TRT»: prova sperimentale che permette di rilevare le proprieta' di scambio termico nel sottosuolo, necessarie per il corretto dimensionamento delle sonde geotermiche; h) «pompa di calore geotermica»: macchina termica capace di trasferire calore da una sorgente termica a un'altra a temperatura piu' alta. La pompa di calore geotermica fa parte di un impianto a sonde geotermiche a circuito chiuso ed e' destinata al riscaldamento e raffrescamento dell'edificio servito o, piu' in generale, alla produzione di acqua calda o refrigerata; i) «procedura abilitativa semplificata» o «PAS»: procedura abilitativa semplificata di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 28 del 2011; l) «registro regionale di sistemi geotermici»: banca dati informatizzata contenente le coordinate geografiche, i dati tecnici e quelli di carattere ambientale relativi agli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso.