Art. 3
Disposizioni per la realizzazione degli
impianti in edilizia libera o mediante PAS
1. Si considera attivita' in edilizia libera ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la realizzazione di
impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a
profondita' non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se
verticali, a profondita' non superiore a 80 metri dal piano campagna;
b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 50 kW;
c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici gia'
esistenti, senza alterarne volumi e superfici, ne' comportando
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali
dell'edificio, o aumento del numero delle unita' immobiliari e
incremento dei parametri urbanistici.
2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano
tutte le seguenti condizioni:
a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a
profondita' non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se
verticali, a profondita' non superiore a 170 metri dal piano
campagna;
b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 100 kW.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del
2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono
soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443
del 1927 e all'art. 826 del codice civile.