Art. 3 
 
               Disposizioni per la realizzazione degli 
             impianti in edilizia libera o mediante PAS 
 
  1. Si considera attivita' in edilizia libera ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la  realizzazione  di
impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni: 
    a)  le  sonde  geotermiche  si  estendono,  se   orizzontali,   a
profondita' non superiore a  2  metri  dal  piano  campagna  e/o,  se
verticali, a profondita' non superiore a 80 metri dal piano campagna; 
    b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 50 kW; 
    c) gli impianti  sono  realizzati  a  servizio  di  edifici  gia'
esistenti,  senza  alterarne  volumi  e  superfici,  ne'  comportando
modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti  strutturali
dell'edificio, o  aumento  del  numero  delle  unita'  immobiliari  e
incremento dei parametri urbanistici. 
  2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che  rispettano
tutte le seguenti condizioni: 
    a)  le  sonde  geotermiche  si  estendono,  se   orizzontali,   a
profondita' non superiore a  3  metri  dal  piano  campagna  e/o,  se
verticali,  a  profondita'  non  superiore  a  170  metri  dal  piano
campagna; 
    b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 100 kW. 
  3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22  del
2010, gli impianti a sonde geotermiche a  circuito  chiuso  non  sono
soggette alla disciplina mineraria di cui al regio  decreto  n.  1443
del 1927 e all'art. 826 del codice civile.