Art. 3 Disposizioni per la realizzazione degli impianti in edilizia libera o mediante PAS 1. Si considera attivita' in edilizia libera ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 la realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondita' non superiore a 2 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondita' non superiore a 80 metri dal piano campagna; b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 50 kW; c) gli impianti sono realizzati a servizio di edifici gia' esistenti, senza alterarne volumi e superfici, ne' comportando modifiche delle destinazioni di uso, interventi su parti strutturali dell'edificio, o aumento del numero delle unita' immobiliari e incremento dei parametri urbanistici. 2. La PAS si applica alla realizzazione di impianti che rispettano tutte le seguenti condizioni: a) le sonde geotermiche si estendono, se orizzontali, a profondita' non superiore a 3 metri dal piano campagna e/o, se verticali, a profondita' non superiore a 170 metri dal piano campagna; b) la potenza termica dell'impianto e' inferiore a 100 kW. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 5 del decreto legislativo n. 22 del 2010, gli impianti a sonde geotermiche a circuito chiuso non sono soggette alla disciplina mineraria di cui al regio decreto n. 1443 del 1927 e all'art. 826 del codice civile.