Art. 5
Prescrizioni tecniche per la perforazione
1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI,
si applicano le seguenti prescrizioni:
a) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini
della installazione delle sonde geotermiche di cui al presente
decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto
devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e
delle acque;
b) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono
essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare
dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel
sottosuolo;
c) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per
evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento;
d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non
devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati.
2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche e' necessaria la
direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un
professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto
al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001
relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e
degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.