Art. 5 Prescrizioni tecniche per la perforazione 1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche UNI, si applicano le seguenti prescrizioni: a) le operazioni di scavo o perforazione del terreno, ai fini della installazione delle sonde geotermiche di cui al presente decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento del sottosuolo e delle acque; b) durante l'installazione degli scambiatori geotermici devono essere adottati specifici accorgimenti e procedure atti ad evitare dispersioni di liquidi inquinanti o dannosi sul suolo o nel sottosuolo; c) devono essere adottate specifiche precauzioni tecniche per evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento; d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali non devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati. 2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche e' necessaria la direzione lavori del cantiere di perforazione da parte di un professionista abilitato all'esercizio della professione e iscritto al proprio albo professionale, in possesso delle competenze previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 2001 relativamente agli aspetti geologici, idrogeologici, ambientali e degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.