Art. 5 
 
              Prescrizioni tecniche per la perforazione 
 
  1. Fermo restando il rispetto delle specifiche norme tecniche  UNI,
si applicano le seguenti prescrizioni: 
    a) le operazioni di scavo o perforazione  del  terreno,  ai  fini
della installazione  delle  sonde  geotermiche  di  cui  al  presente
decreto, delle tubazioni di collegamento e dei componenti di impianto
devono avvenire in modo da evitare l'inquinamento  del  sottosuolo  e
delle acque; 
    b) durante l'installazione degli  scambiatori  geotermici  devono
essere adottati specifici accorgimenti e procedure  atti  ad  evitare
dispersioni  di  liquidi  inquinanti  o  dannosi  sul  suolo  o   nel
sottosuolo; 
    c) devono essere adottate  specifiche  precauzioni  tecniche  per
evitare il contatto idraulico tra le falde e il loro rimescolamento; 
    d) gli sbancamenti per la posa in opera di sonde orizzontali  non
devono pregiudicare la stabilita' dei terreni interessati. 
  2. Per la realizzazione delle sonde geotermiche  e'  necessaria  la
direzione  lavori  del  cantiere  di  perforazione  da  parte  di  un
professionista abilitato all'esercizio della professione  e  iscritto
al proprio albo professionale, in possesso delle competenze  previste
dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  328  del   2001
relativamente agli aspetti  geologici,  idrogeologici,  ambientali  e
degli eventuali impatti termici sul sottosuolo.