Art. 8
Registro telematico
delle piccole utilizzazioni locali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, conformemente all'art. 10, comma 3 del decreto
legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma:
a) istituisce procedure telematiche di registrazione e
monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel
territorio di propria competenza e rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti in
base alle disposizioni di cui al presente decreto;
b) definisce le modalita' di effettuazione di controlli a
campione relativamente agli adempimenti previsti dal presente
decreto, con l'obiettivo di verificare la rispondenza dei dati
inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali,
di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente
ubicati e realizzati.
2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei dati di progetto
nel registro telematico di cui al comma 1, lettera a) avviene entro i
trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori e l'inserimento
dei dati di collaudo nel registro medesimo avviene entro i trenta
giorni successivi alla data di fine lavori.
3. Le procedure telematiche di registrazione fanno riferimento a
strumenti cartografici informatizzati o «geo riferiti», che
contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e
le altre indicazioni o prescrizioni di carattere territoriale
eventualmente introdotte dalle autorita' competenti con riferimento
agli impianti di cui al presente decreto.
4. Mediante i registri degli impianti di produzione di calore da
risorsa geotermica la regione o la provincia autonoma effettua il
monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti a fonti
rinnovabili, comunicando l'esito di tale monitoraggio al Ministero
della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia
rinnovabile prodotta.