Art. 8 Registro telematico delle piccole utilizzazioni locali 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, conformemente all'art. 10, comma 3 del decreto legislativo n. 22 del 2010, la regione o la provincia autonoma: a) istituisce procedure telematiche di registrazione e monitoraggio delle piccole utilizzazioni locali ricadenti nel territorio di propria competenza e rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto, ovvero adegua quelle esistenti in base alle disposizioni di cui al presente decreto; b) definisce le modalita' di effettuazione di controlli a campione relativamente agli adempimenti previsti dal presente decreto, con l'obiettivo di verificare la rispondenza dei dati inseriti nel registro telematico delle piccole utilizzazioni locali, di cui alle previsioni progettuali, con gli impianti effettivamente ubicati e realizzati. 2. Ai fini di cui all'art. 7, l'inserimento dei dati di progetto nel registro telematico di cui al comma 1, lettera a) avviene entro i trenta giorni antecedenti la data di inizio lavori e l'inserimento dei dati di collaudo nel registro medesimo avviene entro i trenta giorni successivi alla data di fine lavori. 3. Le procedure telematiche di registrazione fanno riferimento a strumenti cartografici informatizzati o «geo riferiti», che contengano i vincoli, i divieti, le aree di salvaguardia e rispetto e le altre indicazioni o prescrizioni di carattere territoriale eventualmente introdotte dalle autorita' competenti con riferimento agli impianti di cui al presente decreto. 4. Mediante i registri degli impianti di produzione di calore da risorsa geotermica la regione o la provincia autonoma effettua il monitoraggio annuale sulla diffusione dei predetti impianti a fonti rinnovabili, comunicando l'esito di tale monitoraggio al Ministero della transizione ecologica ai fini della determinazione dell'energia rinnovabile prodotta.