Art. 2 1. L'accesso alle risorse di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente decreto e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi di programma, la propria disponibilita' di risorse a valere sul programma straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tali risorse potranno essere utilizzate per la sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art. 5-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992 e secondo le modalita' e le procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita' definite dall'accordo per le procedure tra Governo, regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano del 28 febbraio 2008, concernente «Definizione delle modalita' e procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in sanita'», ad integrazione dell'accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 luglio 2022 Il Ministro della salute Speranza Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2200