Art. 2 
 
  1. L'accesso alle risorse di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a)
del presente decreto e' destinato prioritariamente alle  regioni  che
abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi di  programma,  la
propria  disponibilita'   di   risorse   a   valere   sul   programma
straordinario di investimenti in sanita' ex art. 20  della  legge  11
marzo 1988, n. 67. Tali risorse potranno  essere  utilizzate  per  la
sottoscrizione di accordi di programma ai sensi dell'art.  5-bis  del
decreto legislativo n. 502 del 1992  e  secondo  le  modalita'  e  le
procedure per l'attivazione dei programmi di investimento in  sanita'
definite  dall'accordo  per  le  procedure  tra  Governo,  regioni  e
Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  del  28  febbraio  2008,
concernente   «Definizione   delle   modalita'   e   procedure    per
l'attivazione  dei  programmi  di  investimento   in   sanita'»,   ad
integrazione dell'accordo Stato-Regioni del 19 dicembre 2002. 
  Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di  controllo
e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Roma, 20 luglio 2022 
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                     Franco           

Registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 2022 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero della salute, n. 2200