IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina  in  materia
sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n.  483,  «Regolamento  recante  la  disciplina  concorsuale  per  il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre  1997,
n. 484, «Regolamento recante  la  determinazione  dei  requisiti  per
l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei  requisiti  e  dei
criteri  per  l'accesso  al  secondo  livello  dirigenziale  per   il
personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario  nazionale»  ed,
in particolare, l'art. 4  che  al  comma  1,  ha  previsto  che  «Gli
incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali
del ruolo sanitario possono  essere  conferiti  esclusivamente  nelle
discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita',  sentito
il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» e al  comma
2 ha indicato, in via transitoria, le  discipline  predette,  tra  le
quali «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  30  gennaio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 - S.O.
n. 25, e successive modificazioni,  recante  «Tabelle  relative  alle
discipline equipollenti previste dalla  normativa  regolamentare  per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del  ruolo
sanitario del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  sanita'  31  gennaio  1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998,  S.O.
n. 25, e successive modificazioni,  recante  «Tabella  relativa  alle
specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per  il
personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro della  salute  4  febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3  giugno  2015,
recante  «Riordino  delle  scuole   di   specializzazione   di   area
sanitaria»; 
  Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del
20 settembre 2011, su richiesta dell'allora Direzione generale  delle
risorse umane e delle professioni sanitarie, DGRUPS, prot. 32865  del
12  luglio  2011,  ha  espresso  parere  favorevole  in   ordine   al
«riconoscimento dell'equipollenza della specializzazione in  medicina
d'emergenza  urgenza  con  la  disciplina  di  medicina  e  chirurgia
d'accettazione e d'urgenza» e alla modifica, in una fase  successiva,
della  denominazione   della   disciplina   «medicina   e   chirurgia
d'accettazione  e   d'urgenza»   con   la   denominazione   «medicina
d'emergenza-urgenza»; 
  Considerata l'esigenza di procedere alla  predetta  modifica  della
denominazione   della   disciplina   di   «Medicina    e    chirurgia
d'accettazione e d'urgenza», collocata  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nell'area  medica  e  delle
specialita'    mediche,    con     la     denominazione     «Medicina
d'emergenza-urgenza» al fine di adeguarne la denominazione  a  quella
della scuola di specializzazione in «medicina d'emergenza-urgenza»; 
  Considerato che l'ordinamento  didattico  di  tutte  le  Scuole  di
specializzazione appartenenti all'area  medica  e  delle  specialita'
mediche, cui afferiscono anche medicina d'emergenza-urgenza, medicina
interna, malattie dell'apparato respiratorio, malattie  dell'apparato
digerente,  malattie  dell'apparato  cardiovascolare   e   geriatria,
prevede nell'ambito  del  cd.  «tronco  comune»  obiettivi  formativi
integrati, che rappresentano quella parte  essenziale  di  conoscenze
teoriche e pratiche comuni a tutte  le  discipline  ricomprese  nella
predetta area; 
  Considerato  che  secondo  quanto  previsto  dal   citato   decreto
ministeriale 30 gennaio 1998 le specializzazioni, di  area  medica  e
delle  specialita'  mediche,   in   «medicina   interna»,   «malattie
dell'apparato cardiovascolare», «malattie dell'apparato digerente»  e
«malattie   dell'apparato   respiratorio»   sono   gia'   considerate
equipollenti  all'attuale  disciplina  di   «medicina   e   chirurgia
d'accettazione e d'urgenza»; 
  Considerato  che  secondo  quanto  previsto  dal   citato   decreto
ministeriale 31 gennaio 1998 le discipline di «geriatria» e «medicina
e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» risultano gia' reciprocamente
«affini»; 
  Considerato che gli  specialisti  in  medicina  d'emergenza-urgenza
hanno  acquisito  durante  la   formazione   specialistica   adeguate
conoscenze teoriche e competenze professionali nella diagnosi clinica
e  strumentale  e   nel   trattamento,   anche   in   condizioni   di
emergenza-urgenza, delle piu' diffuse patologie internistiche; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di  garantire  ulteriori  sbocchi
professionali  e   di   carriera   agli   specialisti   in   medicina
d'emergenza-urgenza in altre  discipline  dell'area  medica  e  delle
specialita' mediche, nonche' di ampliare la platea degli specialisti,
in possesso delle necessarie competenze, che  possono  accedere  agli
incarichi nelle strutture di emergenza e urgenza; 
  Considerato che il citato art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 484/1997 ha definito in via transitoria  le  discipline
nelle quali  possono  essere  conferiti  «gli  incarichi  di  secondo
livello  dirigenziale  per  i   profili   professionali   del   ruolo
sanitario», demandando la definizione delle stesse ad  un  successivo
decreto del Ministro della sanita' da emanare  sentito  il  Consiglio
superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome; 
  Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica della  denominazione
della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»
con quella in «medicina d'emergenza-urgenza» con le procedure di  cui
al predetto art.  4,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 484 del 1997 e di modificare contestualmente le tabelle
allegate ai predetti decreti del Ministro della  sanita'  30  gennaio
1998 e 31 gennaio 1998; 
  Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanita',
Sezione II, reso nella seduta del 5 agosto 2022; 
  Acquisito, altresi', il parere della Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento  e
Bolzano, reso nella seduta del 14 settembre 2022; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per le motivazioni di cui in premessa,  la  denominazione  della
disciplina di  «medicina  e  chirurgia  d'accettazione  e  d'urgenza»
istituita dall'art. 4, comma 2, lettera  A  -  Area  medica  e  delle
specialita' mediche, punto  13,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 dicembre 1997,  n.  484,  e'  modificata  in  «medicina
d'emergenza-urgenza». 
  2. Nei decreti ministeriali 30 gennaio  1998  e  31  gennaio  1998,
citati in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina  e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza», ove presente, e' modificata in
«medicina d'emergenza-urgenza». 
  3. La tabella B di cui al decreto ministeriale 30 gennaio  1998,  e
successive modificazioni, e' modificata come  indicato  nell'allegato
A, parte integrante del presente decreto. 
  4. Nella tabella allegata al decreto ministeriale 31 gennaio  1998,
e successive  modificazioni,  al  punto  9,  le  parole  «medicina  e
chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti» sono sostituite
dalle parole «scuole equipollenti alla  medicina  d'emergenza-urgenza
non gia' ricomprese tra le equipollenti a geriatria» e, al punto  13,
le parole «geriatria ed equipollenti» sono  sostituite  dalle  parole
«scuole equipollenti  alla  geriatria  non  gia'  ricomprese  tra  le
equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza». 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 27 settembre 2022 
 
                                                Il Ministro: Speranza