IL MINISTRO DELLA SALUTE Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concernente il «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 »; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, «Regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, «Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale» ed, in particolare, l'art. 4 che al comma 1, ha previsto che «Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome» e al comma 2 ha indicato, in via transitoria, le discipline predette, tra le quali «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998 - S.O. n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabelle relative alle discipline equipollenti previste dalla normativa regolamentare per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 1998, S.O. n. 25, e successive modificazioni, recante «Tabella relativa alle specializzazioni affini previste dalla disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute 4 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2015, recante «Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria»; Considerato che il Consiglio superiore di sanita', nella seduta del 20 settembre 2011, su richiesta dell'allora Direzione generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie, DGRUPS, prot. 32865 del 12 luglio 2011, ha espresso parere favorevole in ordine al «riconoscimento dell'equipollenza della specializzazione in medicina d'emergenza urgenza con la disciplina di medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» e alla modifica, in una fase successiva, della denominazione della disciplina «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» con la denominazione «medicina d'emergenza-urgenza»; Considerata l'esigenza di procedere alla predetta modifica della denominazione della disciplina di «Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», collocata dal decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484 nell'area medica e delle specialita' mediche, con la denominazione «Medicina d'emergenza-urgenza» al fine di adeguarne la denominazione a quella della scuola di specializzazione in «medicina d'emergenza-urgenza»; Considerato che l'ordinamento didattico di tutte le Scuole di specializzazione appartenenti all'area medica e delle specialita' mediche, cui afferiscono anche medicina d'emergenza-urgenza, medicina interna, malattie dell'apparato respiratorio, malattie dell'apparato digerente, malattie dell'apparato cardiovascolare e geriatria, prevede nell'ambito del cd. «tronco comune» obiettivi formativi integrati, che rappresentano quella parte essenziale di conoscenze teoriche e pratiche comuni a tutte le discipline ricomprese nella predetta area; Considerato che secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 30 gennaio 1998 le specializzazioni, di area medica e delle specialita' mediche, in «medicina interna», «malattie dell'apparato cardiovascolare», «malattie dell'apparato digerente» e «malattie dell'apparato respiratorio» sono gia' considerate equipollenti all'attuale disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza»; Considerato che secondo quanto previsto dal citato decreto ministeriale 31 gennaio 1998 le discipline di «geriatria» e «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» risultano gia' reciprocamente «affini»; Considerato che gli specialisti in medicina d'emergenza-urgenza hanno acquisito durante la formazione specialistica adeguate conoscenze teoriche e competenze professionali nella diagnosi clinica e strumentale e nel trattamento, anche in condizioni di emergenza-urgenza, delle piu' diffuse patologie internistiche; Considerata, altresi', l'esigenza di garantire ulteriori sbocchi professionali e di carriera agli specialisti in medicina d'emergenza-urgenza in altre discipline dell'area medica e delle specialita' mediche, nonche' di ampliare la platea degli specialisti, in possesso delle necessarie competenze, che possono accedere agli incarichi nelle strutture di emergenza e urgenza; Considerato che il citato art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 ha definito in via transitoria le discipline nelle quali possono essere conferiti «gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario», demandando la definizione delle stesse ad un successivo decreto del Ministro della sanita' da emanare sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome; Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica della denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» con quella in «medicina d'emergenza-urgenza» con le procedure di cui al predetto art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 1997 e di modificare contestualmente le tabelle allegate ai predetti decreti del Ministro della sanita' 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998; Acquisito, in merito, il parere del Consiglio superiore di sanita', Sezione II, reso nella seduta del 5 agosto 2022; Acquisito, altresi', il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, reso nella seduta del 14 settembre 2022; Decreta: Art. 1 1. Per le motivazioni di cui in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» istituita dall'art. 4, comma 2, lettera A - Area medica e delle specialita' mediche, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e' modificata in «medicina d'emergenza-urgenza». 2. Nei decreti ministeriali 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, citati in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza», ove presente, e' modificata in «medicina d'emergenza-urgenza». 3. La tabella B di cui al decreto ministeriale 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, e' modificata come indicato nell'allegato A, parte integrante del presente decreto. 4. Nella tabella allegata al decreto ministeriale 31 gennaio 1998, e successive modificazioni, al punto 9, le parole «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza ed equipollenti» sono sostituite dalle parole «scuole equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza non gia' ricomprese tra le equipollenti a geriatria» e, al punto 13, le parole «geriatria ed equipollenti» sono sostituite dalle parole «scuole equipollenti alla geriatria non gia' ricomprese tra le equipollenti alla medicina d'emergenza-urgenza». Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 settembre 2022 Il Ministro: Speranza