Art. 5 
 
                    Materiali litoidi e vegetali 
 
  1. In attuazione del piano di cui all'art. 1, comma 3, i  materiali
litoidi e vegetali, rimossi dal demanio idrico per interventi diretti
ad  eliminare  situazioni   di   pericolo   e   per   il   ripristino
dell'officiosita' dei corsi d'acqua, possono  essere  ceduti,  previo
nulla osta dell'Autorita' idraulica  competente  e  senza  oneri,  al
comune  territorialmente  competente  per  interventi   pubblici   di
ripristino  conseguenti  alla  situazione  generata  dall'evento,  in
deroga all'art. 13 del decreto legislativo 12 luglio  1993,  n.  275.
Previo nulla osta dell'Autorita'  idraulica  competente,  inoltre,  i
materiali litoidi e vegetali possono essere ceduti,  a  compensazione
degli oneri di trasporto e di opere, ai realizzatori degli interventi
stessi, oppure puo' essere prevista la  compensazione,  nel  rapporto
con gli appaltatori, in relazione ai costi delle  attivita'  inerenti
alla sistemazione dei tronchi fluviali con il  valore  del  materiale
estratto riutilizzabile, da valutarsi, in relazione  ai  costi  delle
attivita' svolte per l'esecuzione dei lavori, sulla base  dei  canoni
demaniali vigenti. Per i materiali litoidi e vegetali  asportati,  il
RUP assicura al Commissario  delegato  o  al  soggetto  attuatore  la
corretta valutazione del valore assunto nonche'  dei  quantitativi  e
della tipologia del materiale da asportare,  oltre  che  la  corretta
contabilizzazione dei relativi  volumi.  La  cessione  del  materiale
litoide puo' essere effettuata a titolo gratuito anche  a  favore  di
enti locali diversi dal comune. 
  2. Ai materiali litoidi e vegetali rimossi per interventi diretti a
prevenire   situazioni   di   pericolo   e    per    il    ripristino
dell'officiosita'  dei  corsi  d'acqua  e  della  viabilita'  non  si
applicano le disposizioni di cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 13 giugno 2017, n. 120, le quali trovano  applicazione  ai
siti che, al momento  degli  eventi  calamitosi  in  rassegna,  erano
soggetti a procedure di bonifica ambientale dovuta alla  presenza  di
rifiuti pericolosi, tossici o nocivi idonei a modificare  la  matrice
ambientale naturale  gia'  oggetto  di  valutazione  da  parte  della
regione o del Ministero della transizione ecologica.  I  litoidi  che
insistono in tali siti inquinati possono essere ceduti ai  sensi  del
comma 1 qualora non presentino concentrazioni di inquinanti superiori
ai limiti di cui alle colonne A e B, tabella 1, allegato 5, al titolo
V della parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  3. Il Commissario delegato o i soggetti attuatori, ove  necessario,
possono individuare  appositi  siti  di  stoccaggio  provvisorio  ove
depositare i fanghi, i detriti e i materiali anche vegetali derivanti
dagli eventi di cui in premessa, definendo,  d'intesa  con  gli  enti
ordinariamente  competenti,  le  modalita'  per  il  loro  successivo
recupero ovvero smaltimento in impianti autorizzati, anche con  oneri
a carico delle risorse di cui all'art. 9.