Art. 7 
 
      Impiego del Volontariato organizzato di protezione civile 
 
  1. Per l'impiego delle organizzazioni di  volontariato  organizzato
di protezione civile iscritte nell'elenco territoriale della  Regione
Lombardia  nelle  attivita'  previste  dall'art.  1  si  applicano  i
benefici previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1
del 2018, nel limite delle risorse disponibili di cui  al  successivo
art.  9.  Il  Commissario  delegato  provvede  all'istruttoria  delle
relative  istanze  di  rimborso,  nel  rispetto  delle   disposizioni
contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio  dei  ministri
24  febbraio  2020,  ai  fini  della  successiva  rendicontazione  al
Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto
dall'art. 1.