Art. 3
1. Lo Stato Maggiore della difesa e' autorizzato ad adottare le
procedure piu' rapide per assicurare la tempestiva consegna dei
mezzi, materiali ed equipaggiamenti di cui all'art. 1.
Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la
registrazione.
Roma, 7 ottobre 2022
Il Ministro della difesa
Guerini
Il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale
Di Maio
Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 2022
Difesa, Registro n. 1/S, Foglio n. 5