Art. 2
Modalita' di funzionamento
1. Gli incentivi, di cui all'art. 3, commi 1 e 2, sono prenotati a
favore di un'impresa con la presentazione di domanda degli stessi,
anche cumulativa per piu' autobus, fino ad esaurimento delle risorse
disponibili. A tal fine le domande per ottenere l'incentivo sono
ammesse all'istruttoria, solo quando sono presentate:
a) in costanza di disponibilita' di risorse utilizzabili. Il
raggiungimento di detto limite e' verificato con aggiornamenti
costanti sulle disponibilita' residue, avuto riguardo alla somma
degli importi degli incentivi massimi erogabili richiesti nelle
domande pervenute e pubblicate, assieme al totale dell'importo di
quest'ultima somma, sulla piattaforma del soggetto gestore di cui
all'art. 5, comma 1. Qualora le domande siano presentate quando le
risorse sono esaurite, le stesse sono ammesse all'istruttoria solo
ove si rendessero disponibili ulteriori risorse, ai sensi del comma
3;
b) tramite la piattaforma del soggetto gestore
https://www.autobusaltasostenibilita.it
c) firmate digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa;
d) entro il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore
del presente decreto e fino al termine individuato da decreto del
direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto;
e) contestualmente ad una dichiarazione del rappresentante legale
dell'impresa, sostitutiva di certificazione e di atto notorio, ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relativa:
I. alla data del contratto di acquisto degli autobus;
II. all'importo, IVA esclusa, del corrispettivo, previsto nel
contratto di acquisto, o delle rate di finanziamento o di atto di
riservato dominio, previste nel piano di ammortamento a carico
dell'impresa istante, in scadenza entro il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto;
III. eventualmente alla avvenuta radiazione per rottamazione di
un autobus di classe inferiore ad euro VI.
2. Nel caso in cui l'impresa richiedente l'incentivo non produca
nella fase di rendicontazione, entro il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto, la quietanza di pagamento del corrispettivo previsto
dal contratto di acquisto o le quietanze delle rate previste dal
piano di ammortamento in scadenza, oltre alla prova dell'avvenuta
rottamazione di cui al comma 1, lettera e), punto III, e, in ogni
caso, nel corso della fase istruttoria ed in quella di
rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, quando il Soggetto
gestore dovesse rilevare mancanze ovvero irregolarita' non sanabili,
quest'ultimo ne fornisce comunicazione alla Commissione di cui
all'art. 4, comma 3, che previa validazione dell'istruttoria del
soggetto gestore, propone al direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto il provvedimento motivato con cui dispone
la non ammissione dell'impresa istante all'incentivo o a parte di
esso. In questo caso il corrispondente importo precedentemente
accantonato nel corso della fase di prenotazione torna nella piena o,
se del caso, parziale disponibilita' delle risorse, con possibilita'
di procedere con lo «scorrimento» della graduatoria ordinata in base
alla data di presentazione della domanda.
3. La ripartizione degli stanziamenti nell'ambito delle aree di
intervento di cui all'art. 3, lettere a) e b), comma 1, puo' essere
rimodulata con decreto del direttore generale per la sicurezza
stradale e l'autotrasporto qualora, per effetto delle domande
presentate, si rendano disponibili risorse a favore di un'area in cui
le stesse non risultino sufficienti.