Art. 3
Investimenti ammissibili e importi dei contributi
1. Il fondo di cui al capitolo 7251, piano gestionale 5, salvo
quanto previsto al comma 2 e all'art. 1, comma 1, per finanziare i
seguenti investimenti relativi all'acquisto, anche mediante locazione
finanziaria e patto di riservato dominio, e' cosi' ripartito:
a) 20.000.000 euro per autobus M2 ed M3 di classe B, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro
50.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo massimo pari a
euro 40.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo massimo pari a euro 30.000;
b) 5.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione:
1) elettrica (full electric), per un incentivo pari a euro
70.000;
2) ibrida (diesel/elettrico), per un incentivo pari a euro
60.000;
3) CNG e LNG, per un incentivo pari a euro 50.000;
c) 5.000.000 euro per autobus nuovi di fabbrica, ad alimentazione
a gasolio, con motore euro VI step E o categoria superiore:
1) M2 di classe B con un incentivo pari 20.000;
2) M3 di classe B con un incentivo pari euro 30.000;
d) 20.000.000 euro per autobus M3 di classe III, nuovi di
fabbrica, ad alimentazione a gasolio, con motore euro VI step E o
categoria superiore con un incentivo pari ad euro 40.000.
2. Alle imprese che, contestualmente all'acquisizione di un autobus
di cui al comma 1, lettere a) e b), dimostrino anche l'avvenuta
radiazione per rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro
VI, viene riconosciuto un aumento dell'incentivo pari ad euro 5.000
qualora quest'ultimo, a pena di inammissibilita', sia stato in
disponibilita' per almeno un anno antecedente all'entrata in vigore
del presente decreto.
3. Non sono cumulabili gli incentivi relativi ad un medesimo
autobus, erogabili ai sensi di differenti misure d'incentivazione,
allorche' i costi ammissibili siano i medesimi.