Art. 4
Fasi procedimentali
1. Il procedimento istruttorio si articola in due fasi distinte e
successive:
A. la fase di accantonamento dell'importo presuntivo
dell'incentivo astrattamente spettante a ciascuna impresa richiedente
lo stesso, all'avvio della quale viene prodotta la dichiarazione di
cui all'art. 2, comma 1, lettera e), in allegato alla domanda degli
incentivi di cui all'art. 3, commi 1 e 2. In tale fase un apposito
contatore, predisposto dal soggetto gestore di cui all'art. 5,
effettua il costante aggiornamento di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a). In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le
domande saranno ammesse con riserva ai fini dell'eventuale
scorrimento dell'elenco degli istanti, ai sensi dell'art. 2, comma 2;
B. la successiva fase di rendicontazione, nel corso della quale,
entro il termine individuato da decreto del direttore generale per la
sicurezza stradale e l'autotrasporto, le imprese che hanno prodotto
una domanda ammissibile ai sensi della lettera a) e dell'art. 2,
comma 1, forniscono le quietanze e la prova dell'avvenuta
rottamazione di un autobus di classe inferiore ad euro VI, di cui
all'art. 2, comma 2. Qualora l'impresa richiedente non rispetti il
termine di cui al periodo precedente, decade dagli effetti della
prenotazione e le risorse, corrispondenti all'importo anche parziale
dell'incentivo prenotato a suo favore, sono riacquisite al fondo, ai
sensi dell'art. 2, comma 3, con possibilita' di procedere con lo
scorrimento della graduatoria in base alla data di presentazione
della domanda. La prova dell'avvenuta rottamazione di un autobus di
classe inferiore ad euro VI consiste nell'indicazione del numero di
targa e nella dichiarazione dell'impresa di demolizione dell'avvenuta
rottamazione oppure di presa in carico dell'autobus, con l'impegno di
procedere alla stessa, avvenuta nel periodo compreso tra la data di
entrata in vigore del presente decreto e il termine individuato da
decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto.