Art. 5
Soggetto gestore e Commissione di validazione
1. Le attivita' istruttorie connesse all'erogazione degli
incentivi, nonche' all'implementazione della piattaforma informatica
https://www.autobusaltasostenibilita.it di gestione delle fasi
istruttoria e di rendicontazione di cui all'art. 4, comma 1, e
l'effettuazione delle verifiche normativamente previste per ricevere
gli incentivi e di pagamento sono curate dalla societa' CONSAP
S.r.l., quale soggetto gestore, a seguito di delega, mediante atto
convenzionale, da sottoscrivere entro quindici giorni dall'entrata in
vigore del presente decreto, che determina, inoltre, ai sensi
dell'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, le
risorse attribuibili a titolo di corrispettivo, comprensivo di I.V.A.
al 22%, a copertura delle spese di funzionamento e degli oneri di
gestione sostenuti e risultanti alla voce «costi della produzione»
del bilancio di esercizio, tenuto conto che tale attivita' di
gestione non da' luogo, per il soggetto gestore, a margini di
profitto o a conseguimento di utili.
2. Il soggetto gestore, nell'ambito delle risorse allo stesso
attribuite sulla base degli atti convenzionali, provvede alla
realizzazione dell'applicazione informatica, tramite la quale
gestisce le domande di incentivo e il flusso documentale, nonche'
l'attivita' istruttoria connessa alle fasi di cui all'art. 4, comma
1, e al pagamento dell'incentivo effettivamente spettante a ciascuna
impresa. Il soggetto gestore provvede, in particolare,
all'aggiornamento dei «contatori» per determinare, in fase di
prenotazione a seguito di produzione delle domande, le risorse
disponibili, alla predisposizione dell'elenco delle domande
ammissibili, ordinate sulla base della data di presentazione, alla
verifica della rendicontazione e al pagamento degli incentivi, ferma
rimanendo la funzione di indirizzo e di direzione in capo al
Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili -
Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. La
commissione di validazione di cui al comma 3, qualora sussistano i
requisiti previsti dal presente decreto, conclude il procedimento con
proposta di accoglimento della domanda ai fini dell'adozione del
provvedimento di accoglimento da parte dell'amministrazione, ovvero,
in caso contrario, dell'adozione del provvedimento di rigetto.
3. Con decreto del direttore generale per la sicurezza stradale e
l'autotrasporto e' nominata una commissione, senza oneri per la
finanza pubblica, per la validazione dell'istruttoria compiuta dal
soggetto gestore delle domande presentate. Tale commissione e'
composta da un Presidente, individuato tra i dirigenti di seconda
fascia in servizio presso il Dipartimento per la mobilita'
sostenibile, e da due componenti, individuati tra il personale di
area III, in servizio presso il medesimo Dipartimento, nonche' da un
componente individuato tra il personale di area II con le funzioni di
segreteria. Ai componenti della commissione non e' corrisposto alcun
emolumento, indennita' o rimborso spese.