Art. 6
Cumulabilita' degli aiuti
1. Ai sensi dell'art. 8, commi 3, 4 e 5 del regolamento generale di
esenzione (UE) n. 651/2014 della commissione del 17 giugno 2014, in
caso di identita' di costi ammissibili e dei beni oggetto degli
incentivi, gli aiuti erogati ai sensi del summenzionato regolamento
non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato.
2. Gli aiuti di Stato esentati ai sensi del regolamento d'esenzione
di cui sopra non possono essere cumulati con aiuti erogati ai sensi
del regolamento (UE) 1407 della Commissione del 18 dicembre 2013 («de
minimis») relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo
porta a un'intensita' di aiuto superiore ai livelli stabiliti ai
sensi del regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014.
3. Per la verifica del rispetto delle norme sul cumulo fra aiuti di
Stato, il soggetto gestore si avvale del Registro nazionale sugli
aiuti di Stato (R.N.A.) gestito dal Ministero dello sviluppo
economico.